Comune di Bologna - Settore Entrate

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI 2008

 

ALIQUOTE 2008

Per l'anno 2008 il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote:

 

DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

Per l'applicazione delle aliquote previste:

il soggetto passivo di imposta deve presentare al Comune, entro il 16/12/2008, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione:

Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (aliquota dello zero per mille), il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto di locazione alla dichiarazione delle aliquote applicate, se la documentazione contrattuale non è stata verificata e controfirmata da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini e una della proprietà.

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

Art. 2 del Regolamento ICI

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze, anche se autonomamente censite in catasto:

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente con i loro familiari:

L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.

Esclusivamente nel caso di abitazione locata con contratto registrato e nel caso di abitazione concessa in uso a qualsiasi titolo dal soggetto passivo di imposta ai parenti fino al 3° grado, al coniuge, ad affini fino al 2° grado o ai cointestatari dell'immobile, il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio. Copia dell’autocertificazione deve essere allegata, nei casi di applicazione delle aliquote ridotte, alla dichiarazione delle aliquote applicate.

E’ da considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta di Euro 103,29 (eventualmente maggiorata se si possiedono i requisiti per l’ulteriore detrazione di Euro 51,65 o di Euro 61,97 prevista dal regolamento ICI), l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata. L'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille del valore catastale dell'abitazione, prevista dalla Legge Finanziaria 2008, in questo caso, non può essere applicata.

DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta spettano le seguenti detrazioni:

Il valore dei fabbricati su cui calcolare l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille per l'abitazione principale è costituito dalla rendita catastale dell'abitazione stessa, e delle relative pertinenze ammesse, aumentata del 5% e moltiplicata per 100.

Il Regolamento ICI del Comune di Bologna riconosce una ulteriore detrazione di imposta, da aggiungersi a quelle sopraindicate, nei casi sotto elencati (A-B-C-D-E), a condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unico immobile al primo gennaio 2008, e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

ULTERIORE DETRAZIONE DI € 51,65

  1. Famiglia con due figli di età inferiore a 18 anni al primo gennaio 2008;
  2. ULTERIORE DETRAZIONE DI € 61,97

  3. Famiglia con tre o più figli di età inferiore a 18 anni al primo gennaio 2008;
  4. Famiglie numerose composte da sei o più persone al primo gennaio 2008;
  5. Famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% al primo gennaio 2008.

Nei sopracitati casi A-B-C-D il reddito familiare riferito all'anno 2007, non deve essere superiore a €. 8.840,00 annui netti per ogni componente il nucleo familiare.

  1. Pensionati e altri soggetti in condizione non lavorativa, che abbiano compiuto il 60° anno di età al primo gennaio 2008, con un reddito personale non superiore a €. 8.840,00 annui netti riferito all’anno 2007.

Il reddito netto di riferimento, è dato dalla differenza tra il reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili) e l'imposta IRPEF (al netto delle detrazioni e comprensiva delle addizionali comunale e regionale), indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007.

Per il riconoscimento del sopracitato diritto all'ulteriore detrazione per l’anno 2008 i contribuenti dovranno far pervenire entro il 16/12/2008, al Comune di Bologna - Settore Entrate - tramite raccomandata o consegnata direttamente al medesimo ufficio, una autocertificazione in carta libera, attestante, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti in uno dei casi A-B-C-D-E.

 

ABROGAZIONE DELL'ART. 8 QUATER

DEL REGOLAMENTO ICI

E’ stato abrogato l'articolo 8 quater del Regolamento ICI, relativo all'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i soggetti residenti a Bologna che possiedono, a titolo di abitazione principale, un fabbricato e pertinenze ammesse, di categoria catastale A3, A4 e A5 con valore catastale complessivo non superiore a Euro 47.619,00 (pari ad Euro 50.000,00 quale valore catastale rivalutato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/96).

 

Esenzioni enti non commerciali

Art. 8 ter del Regolamento ICI

L’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Il Regolamento ICI del Comune di Bologna, dispone che la suddetta esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

 

VERSAMENTO

L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2008, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2008, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto).

Le agevolazioni ICI introdotte dalla Finanziaria 2008 possono comportare un importo dovuto a titolo di imposta per l'anno 2008 inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni 2007. E’ pertanto possibile calcolare l'acconto 2008 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni previste per l'anno in corso, se più favorevoli.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 10 Euro. Se l'importo da versare supera i 10 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Per il Comune di Bologna i versamenti vanno effettuati sul nuovo numero di C/C postale 88663208 intestato a: EQUITALIA POLIS S.P.A. BOLOGNA BO - ICI, utilizzando gli appositi bollettini inviati direttamente dall’agente per la riscossione e comunque reperibili presso gli sportelli dell’agente stesso, presso gli uffici postali e presso il Settore Entrate del Comune di Bologna.

Il C/C n° 546408 rimarrà aperto. Eventuali pagamenti effettuati sul conto corrente n° 546408 saranno pertanto comunque accreditati correttamente.

E’ possibile effettuare il versamento:

http://www.equitaliapolis.it oppure

http://tributi.comune.bologna.it.

 

 

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso il Settore Entrate del Comune di Bologna, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00, e, per i mesi di maggio, giugno e luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 – e-mail: icicapramozza@comune.bologna.it – telefono: 051/2193690 e 051/2193471.