Comune di Bologna - Area Finanza Settore Entrate

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI 2006

ALIQUOTE 2006

Per l'anno 2006 il Comune di Bologna ha deliberato le seguenti aliquote:

ABITAZIONE PRINCIPALE

(Art.6 del Regolamento ICI, approvato con delibera di consiglio n° 279/2002 e modificato con delibera di consiglio n° 300/2004).

Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente con i loro familiari:

L’abitualità della dimora, ai fini dell’identificazione dell’abitazione principale ai fini ICI è di regola attestata dalle risultanze degli archivi anagrafici.

Esclusivamente nel caso di abitazione locata con contratto registrato e nel caso di abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai parenti fino al 2° grado, al coniuge, o ad affini di 1° grado, il conduttore, con autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici per ragioni di lavoro o di studio; copia dell’autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione delle aliquote applicate.

E’ da considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata.

DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

Per l'applicazione delle aliquote previste:

il soggetto passivo dell'imposta deve presentare al Comune, entro il 20/12/2006, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell’ubicazione e degli identificativi catastali dell’immobile e dei dati anagrafici del conduttore che abita l’immobile (nell'ipotesi di abitazione locata).

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA

L’importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è fissata per l’anno 2006 in Euro 118,79.

E’ riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta da aggiungersi a quella di €. 118,79, prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati (A-B-C-D-E), a condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unico immobile al primo gennaio 2006, e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.

ULTERIORE DETRAZIONE DI € 51,65

  1. Famiglia con due figli di età inferiore a 18 anni al primo gennaio 2006;
  2. ULTERIORE DETRAZIONE DI € 61,97

  3. Famiglia con tre o più figli di età inferiore a 18 anni al primo gennaio 2006;
  4. Famiglie numerose composte da sei o più persone al primo gennaio 2006;
  5. Famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% al primo gennaio 2006.

Nei sopracitati casi A-B-C-D il reddito familiare riferito all'anno 2005, non deve essere superiore a €. 8.520,00 annui netti per ogni componente il nucleo familiare.

  1. Pensionati e altri soggetti in condizione non lavorativa, che abbiano compiuto il 60° anno di età al primo gennaio 2006, con un reddito personale non superiore a €. 8.520,00 annui netti riferito all’anno 2005.

Il reddito netto di riferimento è dato dalla differenza tra il reddito lordo e l’imposta IRPEF (comprensiva delle addizionali comunale e regionale), indicati nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2005, meno gli oneri deducibili e gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione dall’IRPEF.

Per il riconoscimento del sopracitato diritto all'ulteriore detrazione per l’anno 2006 i contribuenti dovranno far pervenire entro il 20/12/2006, al Comune di Bologna - Area Finanza Settore Entrate - tramite raccomandata o consegnata direttamente al medesimo ufficio, una autocertificazione in carta libera, attestante, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti in uno dei casi A-B-C-D-E.

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti delle abitazioni la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione stessa, nonché il garage o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.

VERSAMENTO

Per il Comune di Bologna i versamenti vanno effettuati sul C/C postale 546408 intestato a: concessione di Bologna GEST Line Spa – Piazza San Domenico, 1 40124 Bologna.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 10 Euro. Se l'importo da versare supera i 10 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Sarà possibile effettuare il versamento:

DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione I.C.I. per le variazioni avvenute nell’anno 2005, redatta su apposito modello ministeriale, deve essere presentata, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2005 (tra il 2 maggio ed il 31 ottobre 2006), al Comune di Bologna, Area Finanza - Settore Entrate, dove verrà rilasciata la relativa ricevuta, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio.

 

Attività di accertamento in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale disposte dall’articolo 1, commi 336 e 337, della Legge 311/2004 e definizione agevolata prevista dall’art. 8 bis del Regolamento ICI

I commi 336 e 337, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), prevedono che i Comuni, che abbiano constatato la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano, ai titolari di diritti reali sugli immobili interessati, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale, recuperando poi la relativa ICI, con sanzioni e interessi, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui va riferita la mancata presentazione della denuncia catastale.

Sono interessate dal procedimento previsto dall’art. 1, comma 336, della L. 311/2004 le unità immobiliari:

Non rientrano invece nell’area applicativa del comma 336 dell’art. 1 della L. 311/2004, le unità immobiliari estranee alle casistiche sopra esposte, anche se dovessero presentare una rendita non coerente con i correnti valori di mercato a seguito di intervenute variazioni del tessuto urbano e anche se dovessero presentare una rendita palesemente difforme da quella attribuita ad unità immobiliari limitrofe del tutto similari.

Definizione agevolata

Il Comune di Bologna ha approvato, con una delibera, la modifica del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)", al fine di consentire ai proprietari di immobili di provvedere autonomamente alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ed al successivo versamento dell'imposta relativa alle annualità arretrate senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

La definizione agevolata delle annualità arretrate si perfeziona con:

Successivamente al termine del periodo previsto per la definizione agevolata il Comune inizierà le attività di verifica di cui all’art. 1, commi 336 e 377, della manovra finanziaria 2005.

Esenzioni enti non commerciali

Art. 8 ter del Regolamento ICI

L’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

A decorrere dal 1 gennaio 2006, il Regolamento ICI del Comune di Bologna, dispone che la suddetta esenzione spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione si può, in deroga, applicare nel caso di fabbricati posseduti da società ed enti controllati dall'ente non commerciale utilizzatore; ai fini della determinazione del limite del controllo si applica l'art. 2359 del codice civile.

 

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso il Settore Entrate - Area Finanza del Comune di Bologna - Via Capramozza n.15, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00, e, per i mesi di maggio, giugno e luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 – e-mail: icicapramozza@comune.bologna.it – telefono: 051/2193690 e 051/2193471.