DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 113 DEL 20/12/2007
copia
OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE CRITERI PER USUFRUIRE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FACOLTATIVA ICI PER UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E ALIQUOTE ICI ANNO 2008- DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2008
L’anno Duemilasette e questo dì Venti del mese di Dicembre alle ore 20:45 Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
LONGHI VLADIMIRO Sindaco Presente
FINI ELISABETTA Consigliere Presente
MINARELLI GABRIELE Consigliere Presente
CUTRUFO LUIGI Assessore Assente
SALLUZZO SALVATORE Consigliere Presente
PENITENTE CLAUDIO Consigliere Presente
GUANDALINI BARBARA Consigliere Presente
MONARI MARCO Consigliere Presente
GRASSILLI ROBERTO Consigliere Assente
CERE' ENIO Assessore Assente
MEZZETTI MILVIA Consigliere Assente
DALL'OLIO ROBERTO Assessore Presente
BERNARDI ROBERTO Consigliere Assente
COLOMBARA SABRINA Consigliere Presente
DE MARCHI VIRGINIO Consigliere Presente
MENGOLI LORENZO Consigliere Presente
BERNARDI VANDA Consigliere Presente
Presiede l’adunanza il Sindaco LONGHI VLADIMIRO
Partecipa il sottoscritto Dott. Fanti Andrea, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.
Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Scrutatori: SALLUZZO SALVATORE, MENGOLI LORENZO.
Delibera n. 113/2007
Oggetto: INDIVIDUAZIONE CRITERI PER USUFRUIRE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FACOLTATIVA ICI PER UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E ALIQUOTE ICI ANNO 2008- DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’Art. 42 – comma 2 lettera f) del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 che prevede fra gli atti devoluti alla competenza del Consiglio l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Visto l’Art. 4 della Legge 23/10/1992 n. 421 e il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e s.m. relativi all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto il comma 3 dell’Art. 8 "Riduzioni e detrazioni dall’imposta" del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 che dispone la possibilità di incrementare l’importo della detrazione dell’imposta comunale sugli immobili anche limitatamente alle categorie di soggetti in particolare disagio economico-sociale con la deliberazione di determinazione delle aliquote e dell’imposta;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 8/8/1996 n.437 convertito con modificazioni in legge del 24/10/1996 n.556, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
Considerato
che, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi di cui al comma 3 della legge sopraccitata, con possibilità di deroga al limite minimo dell’aliquota stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/1992;Richiamato l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" con cui è stata introdotta la competenza del Consiglio comunale per l’adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
Richiamato l’art. 1, commi 142, 143, 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" in materia di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Atteso che ai sensi della norma di cui sopra i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui trattasi con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
Dato atto dell’esigenza del bilancio corrente di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 187 del 19/12/2006 con la quale è stata approvata l’aliquota ICI per l’anno 2007 e relative detrazioni d’imposta;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 190 del 19/12/2006 "Conferma dell’addizionale Irpef per l’anno 2007" nella misura dello 0,4%;
Vista la delibera di Consiglio n. 17 del 28/3/2007 avente per oggetto "Determinazione aliquote per l’anno 2007 dell’imposta comunale sugli immobili e dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con relativo regolamento";
Vista la delibera di Giunta n. 187 del 13/12/2007 "Conferma dell’addizionale IRPEF per l’anno 2008"
Ritenuto, quindi, di determinare per l’anno 2008:
Visto l’art. 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti, favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1 |
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale |
5 per mille |
2 |
unità immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata |
7 per mille |
3 |
unità immobiliari concesse in locazione dai proprietari a soggetti che le utilizzano come abitazione principale - alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo - come previsto dalla Legge 431 del 9/12/1998 articolo 2 comma 3. |
2 per mille |
4 |
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni, come stabilito dall'ultimo periodo del 1° comma dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 |
4 per mille |
5 |
altre unità immobiliari |
6,7 per mille |
6 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dall'articolo 10 del regolamento comunale |
€ 120,00 annue |
7 |
ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze, nei casi previsti nel seguente punto 3) |
€ 36,00 (per un importo complessivo non superiore a € 156,00 annue) |
nucleo familiare composta da 6 o più componenti all’1/1/2008;
reddito familiare riferito all’anno 2007 non superiore a € 48.016,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono € 9.000,00 lordi annui per ogni componente superiore a 6);
Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 36,00 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprietà immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.
Per poter usufruire dell’aumento della detrazione a Euro 156,00 è necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti.
Con separata votazione, espressa in forma palese: favorevoli unanimi, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. (formula per Consiglio Comunale)
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LP/mf
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO CAPO | |
F.to Dott. Fanti Andrea | |
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica servizio Ragioneria (art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/’00) IL RESP.LE SERVIZIO INTERESSATO F.to POLI LAURA |
|
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì, 10/01/2008
IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott. Fanti Andrea
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2007 (art. 134 comma 4 della L. 267/00)
IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott. Fanti Andrea
Copia conforme all’originale
Addì |
IL SEGRETARIO CAPO F.to Dott. Fanti Andrea |