Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/02/2010
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
…OMISSIS…
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
1) Di confermare, per l’anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni:
- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale
nonché per quelle assimilate ad essa da regolamento comunale, escluse
dall’esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008;
- aliquota dello 0,1 per mille per l’abitazione e pertinenza concesse in affitto, a
titolo di abitazione principale, con regolare contratto a canone concordato;
- aliquota del 7 per mille per gli alloggi che risultano non locati per un periodo
superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, così come previsto dall’art. 4 bis -
comma 1 - del Regolamento Comunale ICI;
- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2) Di stabilire che il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte e
delle relative detrazioni, ove previste, esclusi i casi per i quali è previsto l’obbligo
della presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione
entro il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità
anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni;
3) Di confermare l’aumento della detrazione ICI, prevista per l’abitazione principale
non soggetta all’esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008, da € 103,29 a € 216,00
per l’anno 2010 allorché ricorrano le seguenti situazioni:
- Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile
IRPEF di sola pensione non superiore a € 13.209,62 oppure nucleo familiare
formato da una sola persona con reddito imponibile IRPEF di sola pensione
non superiore a € 8.806,42 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di
età alla data del 01.01.2009 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano
in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed
eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;
- Coppia di coniugi con almeno tre figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti
a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito
complessivo imponibile IRPEF non sia superiore a € 37.741,79;
- Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile IRPEF non sia eccedente
€ 12.580,60 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi
della Legge 11.02.1980 n. 18 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 509/1988, ovvero:
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con
impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un
accompagnatore;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità
di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti
quotidiani della vita;
L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello
d’imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione;
4) Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 172,
comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
…omissis…….