Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2009

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…OMISSIS…

 

DELIBERA

 

Per i motivi esposti in premessa:

1)     Di confermare, per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni:

-         aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale  nonché per quelle assimilate ad essa da regolamento comunale, escluse dall’esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008;

-         aliquota dello 0,1 per mille per l’abitazione e pertinenza concesse in affitto, a titolo di abitazione principale, con regolare contratto a canone concordato;

-         aliquota del 7 per mille per gli alloggi che risultano non locati per un periodo superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, così come previsto dall’art. 4 bis - comma 1 - del Regolamento Comunale ICI;

-         aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte e delle relative detrazioni, ove previste, esclusi i casi per i quali è previsto l’obbligo della presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione entro il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni;

2)     Di confermare l’aumento della detrazione ICI, prevista per l’abitazione principale non soggetta all’esenzione prevista dal D.L. n. 93/2008, da € 103,29 a € 216,00 per l’anno 2009 allorché ricorrano le seguenti situazioni:

-         Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile IRPEF di sola pensione non superiore a € 13.117,8 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile IRPEF di sola pensione non superiore a  € 8.745,2 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 01.01.2008 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

-         Coppia di coniugi con almeno tre figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile IRPEF non sia superiore a  € 37.479,43;

-         Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile IRPEF non sia eccedente € 12.493,15 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della Legge 11.02.1980 n. 18 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 509/1988, ovvero:

-        invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un accompagnatore;

-        invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita;

L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello d’imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione.

…omissis…….