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D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1) Di confermare, per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e

relativa pertinenza;

- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione e pertinenza

concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la occupano

come abitazione principale;

- aliquota dello 0,1 per mille per l’abitazione e pertinenza concesse in affitto, a

titolo di abitazione principale, con regolare contratto a canone concordato;

- aliquota del 7 per mille per gli alloggi che risultano non locati per un periodo

superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, così come previsto dall’art. 4 bis,

comma 1 del Regolamento Comunale ICI;

- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte e delle relative

detrazioni, ove previste, esclusi i casi per i quali è previsto l’obbligo della

presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione entro

il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche

per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni;

2) Di confermare l’aumento della detrazione ICI prevista per l’abitazione principale

da € 103,29 a € 216,00 per l’anno 2008 allorché ricorrano le seguenti situazioni:

- Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile Irpef

di sola pensione non superiore a € 12.686,46 oppure nucleo familiare formato

da una sola persona con reddito imponibile Irpef di sola pensione non

superiore a € 8.457,64 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età

alla data del 01.01.2007 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in

possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed

eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

- Coppia di coniugi con almeno tre figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti

a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito

complessivo imponibile Irpef non sia superiore a € 36.247,03;

- Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile Irpef non sia eccedente €

12.082,35 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della

Legge 11.02.1980 n. 18 e dell’art. 6 del D.Lgs. 509/88, ovvero:

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con

impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un

accompagnatore;

- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità

di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti

quotidiani della vita;

L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello

d’imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione;

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