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D E L I B E R A
Per i motivi esposti in premessa:
1) Di confermare, per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni:
- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e
relativa pertinenza;
- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione e pertinenza
concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la occupano
come abitazione principale;
- aliquota dello 0,1 per mille per l’abitazione e pertinenza concesse in affitto, a
titolo di abitazione principale, con regolare contratto a canone concordato;
- aliquota del 7 per mille per gli alloggi che risultano non locati per un periodo
superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, così come previsto dall’art. 4 bis,
comma 1 del Regolamento Comunale ICI;
- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
il proprietario al fine di poter usufruire delle aliquote ridotte e delle relative
detrazioni, ove previste, esclusi i casi per i quali è previsto l’obbligo della
presentazione della dichiarazione, deve produrre apposita autocertificazione entro
il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche
per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni;
2) Di confermare l’aumento della detrazione ICI prevista per l’abitazione principale
da € 103,29 a € 216,00 per l’anno 2008 allorché ricorrano le seguenti situazioni:
- Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile Irpef
di sola pensione non superiore a € 12.686,46 oppure nucleo familiare formato
da una sola persona con reddito imponibile Irpef di sola pensione non
superiore a € 8.457,64 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età
alla data del 01.01.2007 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in
possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed
eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;
- Coppia di coniugi con almeno tre figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti
a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito
complessivo imponibile Irpef non sia superiore a € 36.247,03;
- Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile Irpef non sia eccedente €
12.082,35 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della
Legge 11.02.1980 n. 18 e dell’art. 6 del D.Lgs. 509/88, ovvero:
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con
impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un
accompagnatore;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità
di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti
quotidiani della vita;
L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello
d’imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione;
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