Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2005
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
LA GIUNTA COMUNALE
…OMISSIS…
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa,
1) Di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni:
- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e relativa pertinenza;
- aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la occupano come abitazione principale....;
- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
- aliquota del 2,75 per mille per l’abitazione e pertinenza concessa in affitto con regolare contratto a canone concordato;
2) Di aumentare la detrazione ICI prevista per l’abitazione principale da € 103,29 a € 216,00 per l’anno 2005 allorché ricorrano le seguenti situazioni:
- Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a € 12.001,79 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a € 8.001,21 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 01.01.2004 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;
- Coppia di coniugi con almeno quattro figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a € 34.290,86;
- Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente € 11.430,29 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della Legge 11.02.1980 n. 18, ovvero:
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un accompagnatore;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita;
L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello di imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione.