Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2005
 
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
…OMISSIS…
 
DELIBERA
 
         Per i motivi esposti in premessa,
1)     Di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni:
-         aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e relativa pertinenza;
-         aliquota del 4,5 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione e pertinenza concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la occupano come abitazione principale....;
-         aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
-         aliquota del 2,75 per mille per l’abitazione e pertinenza concessa in affitto con regolare contratto a canone concordato;
2)     Di aumentare la detrazione ICI  prevista per l’abitazione principale da € 103,29 a € 216,00 per l’anno 2005 allorché ricorrano le seguenti situazioni:
-         Nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a € 12.001,79 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a  € 8.001,21 – i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 01.01.2004 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;
-         Coppia di coniugi con almeno quattro figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es.: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a  € 34.290,86;
-         Coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente € 11.430,29 aventi un figlio che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della Legge 11.02.1980 n. 18, ovvero:
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l’ausilio permanente di un accompagnatore;
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita;
L’anno di riferimento, per quanto concerne il reddito, è quello precedente a quello di imposizione ICI e di applicazione della maggiore detrazione.