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COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA |
ESTRATTO DELLA DELIBERA
Numero 4 |
Seduta del 24 Gennaio 2007 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
1) Di fissare l’aliquota ridotta al 5,3 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
a. immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa;
b. immobili assimilati all’abitazione principale del soggetto passivo ICI in quanto concessi in uso gratuito a parenti fino al 3° grado;
c. immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati;
d. immobili locati a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica.
2) Di fissare (ai sensi del Regolamento I.C.I., approvato in data odierna, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, vigente dall’1/1/2007) l’aliquota ridotta allo 0,01 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo concessi dal proprietario in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione principale, secondo le disposizioni della Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3, per il periodo di validità del contratto, purché registrato;
3) Di fissare per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille da applicare a tutte le altre tipologie di immobili che non rientrano nella previsione di cui ai punti 1) e 2);
4) Di fissare la detrazione annua per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, richiamate al precedente punto 1), lettere a) b) e c), in Euro 113,64.
5) Di fissare l’ulteriore detrazione di Euro 36,36, da aggiungere a quella di €. 113,64 per un importo complessivo massimo di €. 150,00, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza in presenza delle seguenti condizioni:
· pensionato in condizione non lavorativa o portatore di handicap con attestato di invalidità civile al 65%, unico componente del nucleo familiare, il cui reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF non sia superiore a Euro 8.504,73 per l’anno 2006;
· nucleo familiare con reddito totale annuo imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2006, di importo non superiore a Euro 14.174,55 incrementato di € 900,00 per ogni persona a carico, qualora all’interno del nucleo stesso sia presente un pensionato o portatore di handicap con attestato di invalidità civile al 65% o minore che, alla data dell’1/1/2007, presenti difficoltà persistenti attestate da parte dell’Azienda Usl;
· titolare di mutuo prima casa con reddito del nucleo familiare inferiore a Euro 14.174,55 maggiorato di € 900,00 per ogni persona a carico, calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini IRPEF l’importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2006 nel limite massimo di € 6.500,00.
L’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione di €. 36,36 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprietà immobiliari oltre all’eventuale abitazione principale e relativa pertinenza.
6) Di dare atto che le condizioni che comportano l’applicazione dell’aliquota ridotta e/o delle detrazioni previste ai punti 1), lett. b) c) e d), 2) e 5) devono essere comprovante mediante apposita autocertificazione da presentare entro e non oltre il termine previsto per il versamento dell’imposta a saldo.
7) Di dare atto che il Funzionario Responsabile del tributo provvederà a richiedere la pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. 446/97, art. 52, comma 2.
8) Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, con voti favorevoli e unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.