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d e l i b e r a

 

1) di fissare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 come segue:

 

a) ALIQUOTA ORDINARIA: 7,00‰ (sette per mille):

 

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA: 5,70 ‰ (cinque virgola sette per mille) ; si precisa che l’aliquota di cui al punto b) 5,70 ‰ si estende soltanto  a nr.1 pertinenza intesa come fabbricato classificato o classificabile alla categoria C06, C02 o C07;

 

 

c) ALIQUOTA ALLOGGI CEDUTI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO: 0‰ (zero per mille)

 

2) di fissare la detrazione per l’abitazione principale in    104,00;

 

3) di elevare la detrazione per abitazione principale nei termini che seguono:

 

fino a € 130,00 in caso di pensionato, unico componente il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo che possieda soltanto la sua abitazione principale con relativa pertinenza;

fino a € 130,00 in caso di pensionati, comproprietari, unici componenti il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo pro–capite che possiedano soltanto la loro abitazione principale con relativa pertinenza;

fino a € 181,00 in caso di coniugi conviventi il cui reddito pro-capite imponibile non sia superiore a € 8.263,31, aventi un figlio con età inferiore a 18 anni all’1/1/2004, che presenti gravi forme di handicap ai sensi della Legge 18/1980;

fino a € 181,00 in caso di pensionato unico componente il nucleo familiare, ricoverato in casa protetta, ove l’abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che il titolare non possieda ulteriori immobili);

fino a € 181,00 in caso di coniugi conviventi unici componenti il nucleo familiare con reddito pro-capite non superiore all’importo minimo di pensione, entrambi ricoverati in casa protetta, ove l’abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che i titolari non possiedano ulteriori immobili).

 

4) di dare atto che: 

 

- i contribuenti interessati all’applicazione delle ulteriori detrazioni per abitazione principale come sopra specificate dovranno presentare autocertificazione ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15;

 

- la dichiarazione di cui  al commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno di riferimento;

 

- nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92.

 

5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva e unanime.

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