Di determinare le aliquote della I.C.I. per l’anno 2008 nelle seguenti misure:
Aliquota ridotta 5,5 per mille (con applicazione della detrazione pari a € 103,29 e dell’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile):
abitazione principale: si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 3 comma 55 punto 2 legge n.662/1996). La dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel Comune.
Si intende anche quella abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3 comma 56 legge n. 662/1996).
pertinenze dell’abitazione principale: si intende un unico garage o, in mancanza di questo, il box o posto auto (cat. catastale C6), le unità immobiliari quali tettoie chiuse o aperte (classificate o classificabili nella categoria catastale C7) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
Qualora le pertinenze risultino essere più di una per ogni categoria catastale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta si considera pertinenza una sola unità.
Aliquota ridotta 5,5 per mille (senza alcuna detrazione):
abitazione principale: si intende quella abitazione data in uso gratuito ai famigliari (fino al 2° grado) che la utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel Comune, purché sia stato stipulato un valido contratto a titolo gratuito.
Per l’applicazione della aliquota ridotta nel caso di ricovero e nel caso di comodato occorre presentare domanda redatta su apposito modello fornito dal Comune. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento della 1° rata di acconto dell'imposta mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili
Aliquota 0 per mille (esenzione totale) per i fabbricati locati a canone concordato di cui all’art. 2 comma 4 della L. 9/12/1998 n. 431 (art. 2 co.288 Legge n.244/2007)
Applicazione dell’imposta nei casi di assegnazione dell’abitazione principale per separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
L’art. 1 comma 6, della Legge n. 244/2007 ha inserito nell’art. 6 del DLgs.504/92 il comma 3 bis, per effetto del quale "il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2 –bis calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".
DETRAZIONE COMUNALE
La detrazione comunale per abitazione principale è determinata per l’anno 2008 in 103,29 euro.
ULTERIORE DETRAZIONE COMUNALE:
La detrazione di cui sopra viene aumentata da € 103,29 a € 154,94, per l’anno 2008 allorchè il soggetto passivo:
- possieda, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il soggetto passivo non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;
- abbia compiuto 60 anni di età se femmina e 65 se maschio al 1.1.2008 e sia pensionato;
- viva solo o in nucleo familiare;
- abbia percepito nell’anno precedente rispetto a quello di competenza ICI un reddito imponibile ISEE non superiore ad Euro 9.300. Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500 più Euro 1.000 per ogni persona a carico;
La detrazione viene aumentata da € 103,29 a € 154,94 per l’anno 2008 anche nel caso di abitazione principale posseduta da nucleo familiare composto all'1 gennaio 2008 da una o più persone, di cui almeno una disabile che abbia percepito nel 2007 un reddito ISEE non superiore a Euro 9.300 pro-capite. Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a Euro 13.500 più Euro 1.000 per ogni persona a carico;
Per l’applicazione della ulteriore detrazione occorre presentare domanda redatta su apposito modello fornito dal Comune, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18/05/2001 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La domanda e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l’avvertimento che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e l’ammonimento in ordine alle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti. L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n.196/2003 e successive norme modificative.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento della 1° rata di acconto dell'imposta mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Per l’anno 2008 il pagamento della ICI potrà avvenire: