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DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2006, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
– aliquota del 5,4‰ (per mille):
– per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche; dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune; degli anziani o dei disabili possessori di unità immobiliare, a titolo di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; del comodante di unità immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto avente decorrenza idoneamente certificata così come disciplinato dall'art. 4 bis del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche;
– per le pertinenze dell’abitazione principale così come regolamentato dalle norme soprarichiamate;
– aliquota del 9‰ (per mille) per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando così uno strumento fiscale per favorire l’incremento dell’offerta sul mercato delle locazioni. Il soggetto passivo deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta, una dichiarazione sottoscritta (reperibile presso l'ufficio stesso) con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobili; la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione;
– aliquota del 7‰ (per mille) :
– per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni;
– per i restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.
Il soggetto passivo deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta, una dichiarazione sottoscritta (reperibile presso l'ufficio stesso) con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobili; la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione;
– aliquota del 6,5‰ (per mille) per tutti gli altri immobili (fabbricati non compresi nelle altre categorie, terreni agricoli ed aree edificabili) e per le abitazioni locate (e relative pertinenze) a soggetti, residenti e non nel Comune, che la utilizzano come dimora abituale;
– aliquota dello 0,5‰ (per mille) per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o a mano all'Ufficio Tributi del Comune di Castenaso - P.zza Bassi n. 1, entro il 20 dicembre dell'anno di stipulazione del contratto, copia dello stesso. Negli anni successivi tale adempimento dovrà essere ripetuto solo in caso di variazione del contraente locatario prima della scadenza naturale del contratto.
– aliquota del 6,5‰ (per mille) ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo oggetto degli interventi di cui alla legge n. 457 del 05.08.1978 art. 31 lett. a) e b) purchè tale situazione venga attestata con autocertificazione riportante gli estremi dell'atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ufficio Comunale, e/o della denuncia di inizio attività presentata dal contribuente e la data di inizio lavori.
2) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di €. 96,70 (novantasei/70) da aggiungere alla detrazione di €. 103,30 (centotre/30) prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:
a) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali può essere applicato l’importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;
b) FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali può essere applicato l’importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido.
c) FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali può essere applicato l’importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli .
d) GIOVANI COPPIE
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali può essere applicato l’importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che almeno uno dei due componenti la coppia non abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
e) FAMIGLIE CON REDDITI BASSI
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali non può essere applicato l’importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale . Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all’anno 2005 non sia superiore a €. 8.000,00 (ottomila/00) annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad €. 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi;
f) FAMIGLIE CON ALMENO 3 COMPONENTI E AL CUI INTERNO E’ PRESENTE UN ANZIANO
1) possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali può essere applicato l’importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2) avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia età uguale o superiore a 75 anni.
Il riconoscimento del beneficio dell’ulteriore detrazione di €. 96,70 (novantasei/70) è subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
– Il contribuente deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d’imposta, una richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.
– La richiesta – autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell’imposta al Servizio Tributi del Comune di Castenaso P.zza Bassi 1 – 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
– I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener conto della ulteriore detrazione richiesta.
– L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92.
La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d’imposta, dell’autocertificazione comporterà il recupero dell’imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell’espletamento dell’attività di liquidazione/accertamento dell’imposta comunale sugli immobili posta in essere dall’U.O. Entrate nei termini stabiliti dal D.Lgs. 504/92.
4) di riconoscere altresì una ulteriore detrazione di imposta di €. 96,70 (novantasei/70) da aggiungere alle detrazioni di €. 103,30 (centotre/30) agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Casa Emilia - Romagna (ACER).