Il Consigliere Righi dichiara l’astensione riservandosi di esporre le motivazioni nella discussione del bilancio.
Entra il Consigliere Golinelli – PRESENTI 15
PREMESSO che l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 individua fra gli allegati al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 21/12/98 e modificato successivamente con deliberazioni C.C. n. 73 del 20/12/1999, n. 3 del 28/01/2002, n. 100 del 23/12/2002, n. 18 del 25/03/2003 e n. 39 del 26/04/2004;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO lo Statuto del contribuente L. 212 del 2000;
VISTO il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale dall’01.01.2007 la competenza all’approvazione delle aliquote ICI spetta al Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2007 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2007”;
VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare competente;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VOTANTI 11
ASTENUTI 4
CON 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Righi, Mastromatteo, Golinelli e Mengoli) espressi nei modi e nelle forme di legge
1. Di confermare per l’anno 2008, per quanto occorrere possa, le aliquote, le detrazioni, i limiti di reddito, i requisiti e quant’altro previsto per la disciplina I.C.I. stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2007.
2. Di stabilire che la disciplina di cui al presente atto si intende modificata per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti e che, in tali casi, in attesa della formale modifica dell’atto, si applica la normativa sopraordinata.
Omissis
1. Di determinare l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura del 6,7‰.
2. Di differenziare le altre aliquote come segue:
- al 5,3‰ per abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale;
- al 5,3‰ per abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- al 7‰ per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;
- aliquota agevolata del 4‰ per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività imprenditoriali, purché si tratti di fabbricati costruiti dopo l'01/01/2002, di immobili strumentali per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purché asseriti al fabbricato strumentale) e D e solamente per i primi 3 anni di attività;
- al 0,5‰ per le abitazioni principali e una pertinenza accessoria all’abitazione principale concesse in locazione a canone concordato secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 della Legge 431/98;
3. Di determinare in € 41,32 l’aumento della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale, spettante per l’anno 2007, esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite nell’allegato “A” al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.
4. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.
5. Di rimandare le esenzioni e riduzioni previste per l'Imposta Comunale sugli Immobili a quanto stabilito dal regolamento comunale;
6. Di dare atto che:
Þ per abitazione non locata si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale “A” utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi per una parte o per l’intero anno di riferimento. L’eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
Þ i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione per abitazione locata a canone concordato debbono comprovare il diritto all’agevolazione stessa presentando apposita dichiarazione sostitutiva e copia del contratto di locazione a canone concordato;
Þ per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;
Þ i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/1968;
Þ la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell’anno di riferimento;
Þ l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
Þ nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92.
7. Di provvedere alla riscossione in proprio dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
8. Di stabilire che la disciplina di cui al presente atto si intende modificata per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti e che, in tali casi, in attesa della formale modifica dell’atto, si applica la normativa sopraordinata.
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VOTANTI 15
CON 11 voti favorevoli, 1 contrario (Bertuzzi) e 3 astenuti (Righi, Mastromatteo e Golinelli) espressi nei modi e nelle forme di legge
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000
SERVIZIO TRIBUTI
L’Amministrazione Comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell’I.C.I. per l’anno 2007, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell’art.15 della Legge 24/12/1993, n. 537, l’aumento della detrazione di € 41,32 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dalla legge 662/96 per le abitazioni principali, per un totale di € 144,61, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:
1) a) l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° Gennaio 2007. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° Gennaio 2007;
c) essere in condizione non lavorativa e con reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 7.230,40 (reddito di riferimento 2006 con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione);
2) a) l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° Gennaio 2007. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
b) nel nucleo familiare deve essere presente un portatore di handicap con invalidità superiore all’80%;
c) il reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 10.329,14 (reddito di riferimento anno 2006 con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione).