PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER GLI ANNI 2008 E 2009

Relaziona il Sindaco

 

Il Consigliere Righi dichiara l’astensione riservandosi di esporre le motivazioni nella discussione del bilancio.

 

Entra il Consigliere Golinelli – PRESENTI 15

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 individua fra gli allegati al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 21/12/98 e modificato successivamente con deliberazioni C.C.  n. 73  del 20/12/1999, n. 3 del 28/01/2002, n. 100 del 23/12/2002, n. 18 del 25/03/2003 e n. 39 del 26/04/2004;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO lo Statuto del contribuente L. 212 del 2000;

 

VISTO il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

VISTO il comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ai sensi del quale dall’01.01.2007 la competenza all’approvazione delle aliquote ICI spetta al Consiglio Comunale;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  3 del 05/02/2007 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2007”;

 

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare competente;

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

PRESENTI 15

VOTANTI 11

ASTENUTI 4

 

CON 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Righi, Mastromatteo, Golinelli e Mengoli) espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare per l’anno 2008, per quanto occorrere possa, le aliquote, le detrazioni, i limiti di reddito, i requisiti e quant’altro previsto per la disciplina I.C.I. stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2007.

 

2.      Di stabilire che la disciplina di cui al presente atto si intende modificata per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti e che, in tali casi, in attesa della formale modifica dell’atto, si applica la normativa sopraordinata.

 

 

                                                                                                             Omissis

 

 

DELIBERA n. 3  del 05.02.2007:

 

1.      Di determinare l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura del 6,7‰.

 

2.      Di differenziare le altre aliquote come segue:

-         al 5,3‰ per abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale;

-         al 5,3‰ per abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-         al 7‰ per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;

-         aliquota agevolata del 4‰ per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività imprenditoriali, purché si tratti di fabbricati costruiti dopo l'01/01/2002, di immobili strumentali per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purché asseriti al fabbricato strumentale) e D e solamente per i primi 3 anni di attività;

-         al 0,5‰ per le abitazioni principali e una pertinenza accessoria all’abitazione principale concesse in locazione a canone concordato secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 della Legge 431/98;

 

3.      Di determinare in € 41,32 l’aumento della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale, spettante per l’anno 2007, esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite nell’allegato “A” al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.

 

4.      Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.

 

5.      Di rimandare le esenzioni e riduzioni previste per l'Imposta Comunale sugli Immobili a quanto stabilito dal regolamento comunale;

 

6.      Di dare atto che:

Þ  per abitazione non locata si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale “A” utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi per una parte o per l’intero anno di riferimento. L’eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

Þ  i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione per abitazione locata a canone concordato debbono comprovare il diritto all’agevolazione stessa presentando apposita dichiarazione sostitutiva e copia del contratto di locazione a canone concordato;

Þ  per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

Þ  i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/1968;

Þ  la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell’anno di riferimento;

Þ  l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

Þ  nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92.

 

7.      Di provvedere alla riscossione  in proprio dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

 

8.      Di stabilire che la disciplina di cui al presente atto si intende modificata per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti e che, in tali casi, in attesa della formale modifica dell’atto, si applica la normativa sopraordinata.

 

 

 

****************

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PRESENTI 15

VOTANTI 15

 

CON 11 voti favorevoli, 1 contrario (Bertuzzi) e 3 astenuti (Righi, Mastromatteo e Golinelli) espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000

 

 

 

 


 

 

Allegato “A” alla delibera n. 3 del 05.02.2007

 

SERVIZIO TRIBUTI

 

            L’Amministrazione Comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell’I.C.I. per l’anno 2007, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell’art.15 della Legge 24/12/1993, n. 537, l’aumento della detrazione di € 41,32 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dalla legge 662/96 per le abitazioni principali, per un totale di € 144,61, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

 

            Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:

 

1)    a)    l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° Gennaio 2007. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b)    avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° Gennaio 2007;

    c)    essere in condizione non lavorativa e con reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 7.230,40 (reddito di riferimento 2006 con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione);

 

2)    a)    l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° Gennaio 2007. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b)    nel nucleo familiare deve essere presente un portatore di handicap con invalidità superiore all’80%;

c)    il reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 10.329,14 (reddito di riferimento anno 2006 con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione).