Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2005 avente ad oggetto: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005 –DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE”

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che:

-         L’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 individua fra gli allegati al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

-         L’art. 42 del medesimo D.Lgs. che, alla lettera f, prevede la competenza consiliare in ordine alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

VISTI:

 

1.      Il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992;

2.      La Legge n. 662 del 23/12/1996 art. 3 comma 53 e seguenti che sostituisce gli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1996 e prevede fra l’altro:

-         all’art. 8 comma 2 la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 annui;

-         all’art. 8 comma 8 che a decorrere dal 1997 l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere ridotta fino al 50%, in alternativa la detrazione può essere elevata fino a € 258,23;

-         all’art. 8 comma 56 la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata;

-         la L. n. 556 del 24/10/1996, art. 4, che consente l’applicazione di un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4‰, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 21/12/98 e modificato successivamente con deliberazioni C.C.  n. 73  del 20/12/1999, n. 3 del 28/01/2002, n. 100 del 23/12/2002, n. 18 del 25/03/2003 e n. 39 del 26/04/2004;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO lo Statuto del contribuente L. 212 del 2000;

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge Finanziaria 2002 secondo il quale il termine stabilito per deliberare tariffe e aliquote è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 6,5‰.

 

2.      Di differenziare l’aliquota per l’abitazione principale come segue:

-         al 5,4‰ per abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale;

-         al 5,4‰ per abitazione principale  di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-         al 7‰ per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;

-         aliquota agevolata del 4‰ per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività imprenditoriali purché si tratti di fabbricati costruiti dopo l'01/01/2002 e purché si tratti di immobili strumentali per natura: categorie A10, C  (compresi C6 e C7 purché asseriti al fabbricato strumentale) e D;

-         al 0‰ per le abitazioni principali e una pertinenza accessoria all’abitazione principale concesse in locazione a canone concordato secondo quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 431/98;

 

3.      Di determinare in € 41,32 l’aumento della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale, spettante per l’anno 2005, esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite nell’allegato “A” al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.

 

4.      Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.

 

5.      Di rimandare le esenzioni e riduzioni previste per l'Imposta Comunale sugli Immobili a quanto stabilito dal regolamento Comunale;

 

6.      Di dare atto che:

Þ  per abitazione non locata si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale “A” utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi per una parte o per l’intero anno di riferimento. L’eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

Þ  i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione per abitazione locata a canone concordato debbono comprovare il diritto all’agevolazione stessa presentando apposita dichiarazione sostitutiva o copia del contratto di locazione a canone concordato;

Þ  per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

Þ  i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, art.14;

Þ  la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell’anno di riferimento;

Þ  l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

Þ  nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92.

 

7.      Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.


 

Allegato “A” alla delibera n. 6 del 17/01/2005      

 

SERVIZIO TRIBUTI

 

            L’Amministrazione Comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell’I.C.I. per l’anno 2005, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell’art.15 della Legge 24/12/1993 n.537, l’aumento della detrazione di € 41,32 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dalla legge 662/96 per le abitazioni principali, per un totale di € 144,61, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

 

            Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:

 

1)    a)    l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° Gennaio 2005. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare

b)    avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° Gennaio 2005;

    c)    essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 7.230,40 (reddito di riferimento 2004 con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione);

 

2)    a)    l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° Gennaio 2005. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b)    nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore all’80%;

c)    reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore ad € 10.329,14 (reddito di riferimento anno 2004 con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione).

 

PROCEDURA

 

Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di € 144,61.

 

La predetta dichiarazione dovrà essere inviata entro il termine fissato per il versamento dell’imposta per il 2005, all’Ufficio Tributi del Comune di Baricella - via Roma n.76 - 40052 Baricella (BO).

 

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate ICI 2005 già tenere conto della detrazione richiesta.

 

L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992.