COMUNE  DI  LAIGUEGLIA 

 

    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

                              ANNO 2008

 

 

                              COMUNICA

 

Che l’imposta comunale sugli immobili è applicata con la seguente aliquota:

 

Detrazione: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, ai sensi dell’art. 1, comma 173 lettera b) della Legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Non è applicabile la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 del D.L. 504/92, modificato dall’art. 3 comma 55 della l. 23.12.96 n. 662.

·         5 per mille: immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente svolta detta attività.

L’agevolazione compete anche se l’immobile è locato ad uso turistico ricettivo.

Gli accertamenti per verificare detto uso verranno eseguiti direttamente dall’Ente.

·         In applicazione dell’art. 8, comma 3, del D.L. 504/92, modificato dall’art. 3, comma 55 della L. 662/96, non viene applicata alcuna riduzione dell’imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in quanto viene già stabilita un’aliquota ridotta.