N. 34 DEL 4.3.2005
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili pe l'anno 2005 secondo il prospetto seguente:
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7 PER MILLE: aliquota ordinaria, enti senza scopo di lucro, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3 comma 55 L. 23.12.1996 n. 662).
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4,5 PER MILLE: aliquota per abitazione principale. Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
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6 PER MILLE: aliquota per immobili ove viene svolta un'attività commerciale.
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4,5 PER MILLE: abitazione principale di anziani o inabili di cui all'art. 3 comma 56, L. 23.12.1996 N. 662. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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4,5 PER MILLE: abitazione locate con contratto registrato, adibite ed effettivamente utilizzate per abitazioni principali ed anche quelle in comodato gratuito con contratto non registrato tra parenti in linea retta di 1° grado, che siano occupate da parte del conduttore. Per poter usufruire di detta agevolazione, il contribuente dovrà produrre il contratto di lcoazione entro la scadenza prevista per il pagamento del tributo. Non è applicabile la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del D.L. 504/1992, modificato dall'art. 3 comma 55 della L. 23.12.1996 n. 662.
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5 PER MILLE: Possono beneficiare dell'aliquota degli immobili adibiti a struttura turistico ricettiva a condizione che negli stessi venga effettivamente svolta detta attività. L'agevolazione compete anche se l'immobile è locato ad uso turistico ricettivo. Gli accertamenti per verificare detto uso verranno eseguiti direttamente dall'Ente.
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In applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.L. 504/92, modificato dall'art. 3, comma 55 della L. 662/96, non viene applicata alcuna riduzione dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in quanto viene già stabilita un'aliquota ridotta.