IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è stabilito entro il 31 dicembre di ogni anno;
CHE il decreto del Ministro dell'Interno in data 17/12/2010 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011 al 31 marzo 2011;
CHE il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
CHE l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 in materia di riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421, come successivamente modificata in particolare ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
VISTO l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria) che stabilisce la sostituzione, all'art. 6 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 504/92, della parola "comune" con "Consiglio Comunale" disponendo pertanto la competenza a deliberare le aliquote ICI in capo all'organo consiliare a decorrere dal 01/01/2007;
VISTO il decreto legge n. 93 del 27.05.2008 convertito con la legge n. 126 del 24.07.2008 e in modo particolare l'articolo 1:
comma 1 - con il quale a decorrere dall'anno 2008 si esclude dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
comma 2 - si estende l'esenzione alle unità immobiliari ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente all'entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
comma 3 - che ha previsto che l'esenzione si applica altresì ai casi previsti dal citato DLgs 504/1992 art. 6 comma 6 bis e art. 8 comma 4;
VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 7 del 25.02.2000;
CONSIDERATO che l’aliquota applicata nell’anno 2010 è stata pari al 6 per mille sia per l’abitazione principale sia per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale o posseduti in aggiunta alla principale e al 4,50 per mille quella da applicarsi ai terreni edificabili che, sulla base dei prezzi di mercato, apparirebbero, viceversa eccessivamente penalizzati;
ATTESO quindi, di dover provvedere in merito sulla base delle argomentazioni esposte, provvedendo alla conferma per il 2011 delle stesse misure in vigore nel 2010;
ACQUISITO parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
1) di confermare per il Comune di Mioglia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, l’aliquota per l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011 nelle seguenti misure:
A) 6 per mille per aliquota ordinaria
B) 6 per mille per abitazione princiaple (esclusi immobili in cat. A1 - A8 - A9)
C) 6 per mille per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale o posseduta in aggiunta all’abitazione principale;
D) 4,50 per mille per i terreni ed aree edificabili
2) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 93/2008 art. 1 le abitazioni principali sono esenti dall'imposta con esclusione delle unità immobiliari con categoria catastale A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 Ville, A/9 Castelli e palazzi eminenti;
3) di applicare le agevolazioni o l 'esenzione, se dovute per le abitazioni principali secondo le tipologie individuate nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI.
4) di dare atto che nel Bilancio anno 2011 si provvederà ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la riscossione dell’imposta medesima.
Con successive unanime votazione di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.