IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo in data 30 dicembre 1992 n. 504 in materia di "Riordino della Finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

VISTO in particolare l'art 1 che dispone che a decorrere dall'anno 1993 è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 nel testo modificato dall'art. 27, 8° comma, della legge 28/12/2001 n. 448, con cui si sancisce che il "termine per deliberare le aliquote e le tariffe, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ……. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione……";

VISTE, le profonde innovazioni introdotte dal comma 53, art. 3, della Legge "collegata alla finanziaria 1997" n. 662/1996 con il quale viene stabilito che l'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può essere superiore al 7 per mille;

VISTO, poi, l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Legge Finanziaria 2007 che ha introdotto ulteriori innovazioni all’Imposta comunale sugli immobili;

VISTO, quindi, l’art. 1 del decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 che reca ulteriori disposizioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili stabilendo l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo;

VISTO, infine, l’art. 77 bis – comma 30 - del decreto legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni ed integrazioni con la Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

ATTESO che ai sensi della citata norma "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 in data 27 marzo 2008 con la quale veniva così stabilita l’aliquota ICI e la detrazione per l’abitazione principale, per l’anno 2008:

  1. a) ALIQUOTA ORDINARIA - 7,00 per mille;

  2. b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,00 per mille;

  3. c) DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE €. 104,00

VERIFICATO il gettito del tributo dell'anno 2008 con riferimento anche ai dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all'introito della prima rata precedentemente incassata e con proiezione sulla rata di saldo;

CONSIDERATI i progetti ed il programma che questa Amministrazione ha intenzione di promuovere per l'anno in corso e che sono stati allocati nelle voci di bilancio e da finanziare con il presunto gettito ICI Anno 2009;

CONSIDERATO l'aggravio di spese correnti derivanti dall'aumento dei costi di gestione di alcuni servizi comunali e dal normale trend di aumento dei costi in relazione all'aumento del costo della vita;

CONSTATATE le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, collegando le entrate previste per l'anno 2009 con i relativi progetti;

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di ICI predisposto ai sensi dell'art. 59 del d.L.vo n. 446/1997;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2009, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nonchè la detrazione per l'abitazione principale vigenti per l’anno 2008;

VISTO l'art. 42 del decreto Leg.vo 18/8/2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto Leg.vo n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi come per legge,

d e l i b e r a

DI CONFERMARE, per l'anno 2009, in attuazione dell'art. 6 del d.L.vo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del d.L. 8/8/1996 n. 437 convertito dalla Legge 24/10/1996 n. 556 ed in ossequio al disposto di cui all’art.77 bis – comma 30 - del decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni ed integrazioni con la Legge n. 133 del 6 agosto 2008:

- l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

    1. a) ALIQUOTA ORDINARIA - 7,00 per mille;

    2. b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le categorie A/1 – A/8 – A/9): 5,00 per mille;

- la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'ICI nella misura di €. 104,00.

* * * * *