COMUNE DI CELLE LIGURE

Estratto della deliberazione n. 5 del 28/2/2011 adottata dal Consiglio Comunale di Celle Ligure ( Provincia di Savona) in materia di Aliquote I.C.I. anno 2011.

 

 

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1)  di determinare le aliquote I.C.I.  per l’anno 2011, così di seguito:

 

- 7 per mille  : Aliquota ordinaria

 

-  6 per mille : Immobili diversi dalle abitazioni.

 

- 5 per mille: Limitatamente agli alloggi locati con contratto registrato e utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unità possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro.

 

- 4 per mille: Aliquota ridotta, per gli alloggi direttamente adibiti ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

- 3 per mille: : aliquota ridotta in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili  alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2, comma 3 , legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 

 

2) Di applicare  le agevolazioni previste o l’esenzione,se dovute per le abitazioni principali alle tipologie individuate nel vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’I.c.i.” ed inoltre alle:

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Celle Ligure, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

nonchè:

- per i soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, i quali determinano l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che gli stessi non siano titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

 

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