COMUNE DI CELLE LIGURE

Estratto della deliberazione n. 3 del 27/1/2010 adottata dal Consiglio Comunale di Celle Ligure ( Provincia di Savona) in materia di Aliquote I.C.I. anno 2010.



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1) di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2010, così di seguito:


- 7 per mille : Aliquota ordinaria


- 6 per mille : Immobili diversi dalle abitazioni.


- 5 per mille: Limitatamente agli alloggi locati con contratto registrato e utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unità possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro.


- 4 per mille: Aliquota ridotta, per gli alloggi direttamente adibiti ad abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 e A9.


- 3 per mille: : aliquota ridotta in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2, comma 3 , legge 9 dicembre 1998, n. 431.



2) Di applicare le agevolazioni previste o l’esenzione,se dovute per le abitazioni principali alle tipologie individuate nel vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’I.c.i.” ed inoltre alle:

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Celle Ligure, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;


- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;


nonchè:

- per i soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, i quali determinano l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. a condizione che gli stessi non siano titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;



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