CITTA’ DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

N. 21                                                             SEDUTA DEL 29.03.2007

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007.

 

 

DELIBERA

 

 

1) di fissare, nella misura di seguito indicata, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007:

 

1.           ALIQUOTA ORDINARIA:

= 7 per mille

 

2.    ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI E DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

          = 5,50 per mille;

 

3.       ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE NON LOCATE A PERSONE CHE VI ABBIANO L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE A PERSONE RESIDENTI PER ALMENO DUE ANNI:

         = 9 per mille;

 

4.       ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A PERSONE RESIDENTI, COME ABITAZIONE PRINCIPALE, CON CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/98:

         = 5 per mille;

 

 

 2)  di determinare, nella misura di seguito indicata, l’aliquota dell’I.C.I. per l’anno 2007 limitatamente agli immobili situati nel quartiere di Sant’Eulalia, compresi nei mappali indicati nella tavola a) allegata alla delibera n. 110 del 13.03.2003, a condizione che siano interessati da interventi di rifacimento o ripristino delle facciate:

 

 

1.      ALIQUOTA ORDINARIA:

     = 5 per mille;

 

2.     ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI E DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

    = 4 per mille;

 

3.     ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE NON LOCATE A PERSONE CHE VI ABBIANO L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE A PERSONE RESIDENTI PER ALMENO DUE ANNI:

    = 7 per mille;

 

4.     ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A PERSONE RESIDENTI, COME ABITAZIONE PRINCIPALE, CON CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/98:

     = 4 per mille;

 

3)   di stabilire in € 103,29 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

4)   di dare atto che il gettito dell’imposta per l’anno 2007, sulla base delle aliquote

      stabilite col presente provvedimento, non è inferiore a quello dell’anno 2006;