COMUNE DI ALBENGA

PROVINCIA DI SAVONA

 

 

ATTO N. 72 DEL 24/03/2005

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) –

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005.

 

 

Adottato in Albenga e nella Sede Municipale dal Commissario Straordinario Narcisa Livia BRASSESCO, nominato con DPR del 28/12/2004, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune – Dr. Francesco PATTI -.

 

Vista la proposta di deliberazione resa dal Direttore di area competente, in conformità dello schema avente il testo nel seguito formulato, predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i pareri preventivi di cui all'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed all’art. 81 del vigente Statuto comunale, resi in calce al presente atto,

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Assunti i poteri della Giunta Comunale

 

 

PREMESSO:

 

-         che, ai sensi  dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/00, come modificato dall’art. 27 della L. 448/01 il termine per deliberare le aliquote d’imposta e le tariffe dei  tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, cioè entro il 31 dicembre salvo proroghe;

 

-         che per l’anno in corso il termine per l’adozione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2005 dall’art. 1 comma 1 del D.L. 30/12/2004 n. 314, convertito in legge;

 

-         che l’adozione della delibera che fissa le aliquote e le tariffe è di competenza della Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

VISTO:

 

-         il D.Lgs. n° 504/92 che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

 

PRESO ATTO:

 

-         che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili deve essere compresa fra il 4 per mille ed il 7 per mille del valore dell’immobile;

 

-         che, per effetto dell’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 i Comuni ad alta densità abitativa, compresi negli elenchi di cui alla Legge 21 febbraio 1989 n. 61 e alla delibera del CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, possono elevare il limite massimo di aliquota fino a due punti millesimali, oltre il tetto del 7 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

-         che, il Comune di Albenga è considerato ad alta densità abitativa in quanto è incluso nella richiamata delibera del CIPE n. 87/2003;

 

-         che, sempre per effetto dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 431/98 i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dalla Legge stessa a canone calmierato;

 

PRESO ATTO ALTRESI’:

 

-         che il Consiglio Comunale con Delibera n. 73 del 29 ottobre 2002 ha impegnato la Giunta ad approvare, in sede di delibera di adozione delle aliquote, una riduzione pari a due punti millesimali per ciascuna categoria di immobili in favore dei proprietari di fabbricati ubicati nel quartiere di Sant’Eulalia, interessato da P.O.I.,  nel caso in cui gli immobili stessi siano o vengano interessati dal rifacimento o dal ripristino delle facciate;

 

-         che tale riduzione può essere generalmente concessa a condizione che non sia violato il limite minimo di aliquota fissato nel 4 per mille dal D.Lgs. n. 504/92, non derogabile per la fattispecie agevolativa in esame;

 

VISTO:

 

-         in materia di detrazione, l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, che stabilisce in via ordinaria la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,29, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo di tale destinazione;

 

 

 

RITENUTO:

 

opportuno confermare le aliquote adottate per l’anno 2004 il cui gettito è necessario a garantire gli equilibri di bilancio specie con riguardo ai rilevanti oneri a carico del Comune per le spese di personale e per gli interessi passivi sui mutui;

 

VISTI ALTRESI’:

 

-         il D.Lgs. n. 267/2000 che reca il Testo Unico sugli Enti Locali;

-         il vigente Statuto Comunale;

-         il Regolamento Comunale di gestione sugli immobili approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 31 marzo 1999, successive modifiche ed integrazioni

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

a)       di fissare, nella misura di seguito indicata, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005:

 

1.      ALIQUOTA ORDINARIA:

     = 7 per mille;

 

2.      ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI E DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

    = 6 per mille;

 

3.      ALIQUOTA PER UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE NON LOCATE A PERSONE CHE VI ABBIANO L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE A PERSONE RESIDENTI PER ALMENO DUE ANNI:

    = 9 per mille;

 

4.      ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A PERSONE RESIDENTI, COME ABITAZIONE PRINCIPALE, CON CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/98:

     = 5 per mille;

 

 

b)        di determinare, nella misura di seguito indicata, l’aliquota dell’I.C.I. per l’anno 2005 limitatamente agli immobili situati nel quartiere di Sant’Eulalia, compresi nei mappali indicati nella tavola a) allegata alla delibera n. 110 del 13.03.2003, a condizione che siano interessati da interventi di rifacimento o ripristino delle facciate:

 

 

1.       ALIQUOTA ORDINARIA:

     = 5 per mille;

 

2.      ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI E DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

    = 4 per mille;

 

3.      ALIQUOTA PER LE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE NON LOCATE A PERSONE CHE VI ABBIANO L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE A PERSONE RESIDENTI PER ALMENO DUE ANNI:

    = 7 per mille;

 

4.      ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A PERSONE RESIDENTI, COME ABITAZIONE PRINCIPALE, CON CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 431/98:

     = 4 per mille;

 

c)        di stabilire in € 103,29 l’importo della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

d)       di dare atto che il gettito dell’imposta per l’anno 2005, sulla base delle aliquote

      stabilite col presente provvedimento, non è inferiore a quello dell’anno 2004;

 

 

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

 

“omissis”