Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote per l’anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che con D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, attuativo dell’art. 4 della legge delega n. 421/92, è stata istituita a decorrere dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

DATO ATTO che con delibera n. 27 dell’ 8 febbraio 2000 la Giunta Comunale aveva proposto al Consiglio la modifica delle aliquote precedentemente in vigore e che lo stesso aveva deliberato l’assunzione delle nuove aliquote con delibera n. 6 del 25 febbraio 2000;

 

DATO INOLTRE ATTO CHE con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell’8 febbraio 2001 la Giunta Comunale aveva provveduto a riconfermare le aliquote precedentemente approvate, incrementando al contempo la detrazione prima casa a lire 250.000 e prevedendo:

·        un aumento fino a lire 500.000 della detrazione per abitazione principale, a favore di soggetti che risultino proprietari di unica abitazione, adibita a propria esclusiva residenza e titolari di solo reddito derivante da pensione sociale o minima, purché gli stessi non abbiano effettuato nel corso del 2001 e non effettuino in futuro atti di donazione dei propri beni finalizzati all’ottenimento del beneficio. Per ottenere tale agevolazione  occorrerà presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi da parte dell’interessato, entro la data di scadenza del versamento in acconto per l’anno di riferimento, alla quale dovrà essere accluso atto notorio o idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti.

·        l’approvazione di incentivi finalizzati all’attivazione di interventi di ristrutturazione e successiva locazione di immobili sia a scopo abitativo (come prima casa) che commerciale, situati all’interno delle zone “A” del Piano Regolatore Generale, attraverso la fissazione di un’aliquota agevolata pari al 2 per mille, nei termini e secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: “I comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti …….. all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”.

Per ottenere tale agevolazione  occorrerà presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi da parte dell’interessato, entro la data di scadenza del versamento in acconto per l’anno di riferimento, alla quale dovrà essere acclusa copia dell’atto concessorio e della dichiarazione di inabitabilità od inagibilità dell’immobile.

Tale documentazione potrà essere sostituita da apposita autocertificazione presentata nei modi e termini di legge.

Se gli immobili non verranno locati entro un anno dal termine dei lavori, l’interessato decadrà dai benefici ottenuti e dovrà procedere all’integrazione dei pagamenti comprensiva di sanzioni ed interessi di legge;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 dell’8 novembre 2001, con la quale si era stabilito che:

 

“essendo intenzione dell’Amministrazione procedere all’approvazione di nuovi incentivi per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.”

 

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante norme per la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, il quale prevede:

 

·        Che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio, aliquote dell’ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell’aliquota (4 per mille);

·        Che i Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1998 n. 551, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 1999 n. 61 e successive modificazioni, per la stessa finalità, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

CONSIDERATO CHE  il CIPE, con deliberazione del 13 novembre 2003, ha approvato l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui all’art. 8, della legge 09.12.1998, n. 431, escludendo da detto elenco il Comune di Ceriale;

 

CHE in conseguenza di quanto sopra, il Comune di Ceriale non ha più la possibilità di approvare aliquote agevolate, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.”

 

RITENUTO, in considerazione della grande importanza che riveste per il mercato delle locazioni, di continuare comunque a favorire, seppur esclusivamente a fini ICI, la realizzazione degli accordi suddetti, attraverso la concessione dell’incentivo fiscale ICI, stabilendo un’aliquota agevolata pari al 2,5 per mille, così come previsto dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

 

PRESO ATTO che l’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, al comma 2, ribadisce che “la Giunta compie tutti gli atti rientranti (…) nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto in capo al Sindaco ……”, sulla base del quale le aliquote ICI potrebbero essere deliberate dalla Giunta Comunale;

 

VISTA la bozza di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 dalla quale risulta un gettito ordinario ICI previsto in Euro 3.600.000,00, e un ulteriore gettito di Euro 100.000,00 derivante dall’attività di liquidazione e accertamento del tributo in oggetto e che lo stesso è da considerarsi indispensabile per garantire l’equilibrio della situazione economico-previsionale per l’anno 2005;

 

CONSIDERATO che è pertanto possibile mantenere detto gettito confermando le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 2000 e successivamente riconfermate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 28 dell’8 febbraio 2001, n. 202 dell’08 novembre 2001, n. 179 del 29 ottobre 2002 e n. 176 del 03.10.2003, qui di seguito riportate:

 

-         4,5 per mille: aliquota ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per la sua pertinenza e per le abitazioni concesse in comodato gratuito;

-         6,8 per mille: aliquota ICI da applicarsi a tutti gli altri immobili.

-         2 per mille: aliquota ICI a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti …….. all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

-         2,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.

 

DATO ATTO che al fine di mantenere un ridotto carico fiscale sull’abitazione principale l’Amministrazione ritiene necessario stabilire per l’esercizio 2005 le seguenti detrazioni sulla prima casa:

 

·        Euro 129 quale detrazione per abitazione principale;

·        Euro 258 quale detrazione per abitazione principale, a favore di soggetti che risultino proprietari di unica abitazione adibita a propria esclusiva residenza e titolari di solo reddito derivante da pensione sociale o minima, purché gli stessi non abbiano effettuato nel corso del 2001 e non effettuino in futuro atti di donazione dei propri beni finalizzati all’ottenimento del beneficio. Per ottenere tale agevolazione  occorrerà presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi da parte dell’interessato, entro la data di scadenza del versamento in acconto per l’anno di riferimento, alla quale dovrà essere accluso atto notorio o idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti.

 

DATO INOLTRE ATTO che l’adozione di tali provvedimenti non andrà a modificare la consistenza del gettito ordinario ICI per l'anno 2005;

 

ACQUISITO in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000:

 

VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTA la legge 431/98;

 

VISTE le leggi 449/1997, 446/1997;

 

VISTA la deliberazione CIPE, del 13 novembre 2003;

 

VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 267/2000;

 

ad unanimità di voti,

 

D E L I B E R A

 

1.        Di confermare per l’anno finanziario 2005 le aliquote ICI, nella misura di seguito indicata:

 

-         4,5 per mille: aliquota ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per la sua pertinenza e per le abitazioni concesse in comodato gratuito;

 

-         6,8 per mille: aliquota ICI da applicarsi a tutti gli altri immobili.

-         2 per mille: aliquota ICI a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti …….. all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

-         2,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.

 

2.      Di far proprie le motivazioni espresse in premessa circa la necessità di mantenere un ridotto carico fiscale sulla prima casa, stabilendo anche per l’esercizio 2005 le seguenti detrazioni per abitazione principale:

·        Euro 129 quale detrazione per abitazione principale;

·        Euro 258 quale detrazione per abitazione principale, a favore di soggetti che risultino proprietari di unica abitazione adibita a residenza e titolari di solo reddito derivante da pensione sociale o minima, purché gli stessi non abbiano effettuato e non effettuino atti di donazione dei propri beni finalizzati all’ottenimento del beneficio;

 

3.      Di confermare gli incentivi fiscali approvati con le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 28 dell’8 febbraio 2001, n. 202 dell’08 novembre 2001 n. 179 del 29 ottobre 2002  e n. 176 del 03.10.2003;

 

4.      Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

 

5.      di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3;

 

6.      di dichiarare, con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 - comma 4 - della D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 

7.      di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.