OGGETTO: ESERCIZIO 2006 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 54 del DLgs 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2006;
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n° 388, in forza del quale il termine per la deliberazione delle tariffe coincide con quello prescritto per l’approvazione del bilancio di previsione differito per l’anno 2006 dall’art. 1 comma 155 della Legge 23/12/05 n. 266 al 31/03/2006;
VISTA la Legge 23/12/2005 n° 266 (Finanziaria 2006);
CHE ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 30.12.92 n. 504 e s.m.i. l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
CHE l’art. 4, I comma, del D.L. 437/1996, convertito in Legge 556/1996, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 504/1992, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
RICHIAMATO l’atto di G.C. n° 15 del 09/03/2005 con il quale le aliquote ICI per l’anno 2005 sono state determinate come segue:
a) persone fisiche soggetti passivi d’imposta e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
c) Altri immobili: aliquota 7,00 per mille;
RICORDATO altresì che il Consiglio comunale ha integrato il Regolamento comunale relativo all’imposta comunale sugli immobili (DCC 2 del 29/02/2000) al fine di considerare abitazioni principali, sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta che ai fini delle detrazioni per queste previste, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall’art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997, stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti ed affini fino al secondo grado incluso (Delibera C.C. n° 2 del 2702/2002);
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali n. 14231/2005/DPF/UFF del 06/07/2005 con la quale si rappresenta che tale agevolazione non sarebbe applicabile nei confronti degli affini ma solo dei parenti;
RITENUTO di dovere quindi proporre al Consiglio Comunale l’idoneo emendamento al regolamento ICI;
DATO ATTO che la misura dell’imposta deve essere confermata per l’anno 2006 nella misura già vigente per il 2005, ovvero:
a) persone fisiche soggetti passivi d’imposta e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
c) Altri immobili: aliquota 7,00 per mille
CHE ciò si rende necessario al fine di garantire comunque la continuità dei servizi comunali, per le esigenze di bilancio meglio illustrate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008 predisposta a cura del servizio finanziario nonché ai fini di garantire gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali;
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del DLgs 267/2000 il quale dispone che il Consiglio ha competenza sulla istituzione e sull’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
VISTO l’art. 48 comma 2 del DLgs 267/2000;
RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio Dr. Andrea Martignone , ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000;
Con voti unanimi, espressi come per legge anche ai fini dell’immediata eseguibilità;
a) persone fisiche soggetti passivi d’imposta e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
c) Altri immobili: aliquota 7,00 per mille
2) DI CONFERMARE in €. 103,29, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 e s.m.i., l’importo della detrazione che compete nelle ipotesi di cui alla lettera a) del precedente punto 1 del deliberato per l’abitazione principale;