OGGETTO: ESERCIZIO 2005 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l’art. 54 del DLgs 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;

 

RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2005;

 

            VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n° 388, in forza del quale il termine per la deliberazione delle tariffe coincide con quello prescritto per l’approvazione del  bilancio di previsione  differito per l’anno 2005 con  D.L. del 30/12/2004 al n° 314 (conv. Legge 01/03/2005, n° 26) al 31/03/2005;

 

VISTA la Legge 30/12/2004 n° 311 (Finanziaria 2005);

 

CHE ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 30.12.92 n. 504 e s.m.i. l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

CHE l’art. 4, I comma, del D.L. 437/1996, convertito in Legge 556/1996, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 504/1992, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

RICHIAMATO l’atto di G.C. n° 18 del 25.03.2004 con il quale le aliquote ICI per l’anno 2004 sono state determinate come segue:

 

a)      persone fisiche soggetti passivi d’imposta e  soci di cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:  aliquota 6,50 per mille;

b)      abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;

c)      Altri immobili: aliquota  7,00 per mille;

 

RICORDATO altresì che il Consiglio comunale ha integrato il  Regolamento comunale relativo all’imposta comunale sugli immobili (DCC 2 del 29/02/2000) al fine di  considerare abitazioni principali, sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta che ai fini delle detrazioni per queste  previste,  le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall’art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997,  stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti ed affini fino al secondo grado incluso (Delibera C.C. n° 2 del 2702/2002);

 

DATO ATTO che la misura dell’imposta deve essere confermata per l’anno 2005 nella misura già vigente per il 2004, ovvero:

 

a)      persone fisiche soggetti passivi d’imposta e  soci di cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:  aliquota 6,50 per mille;

b)     abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;

c)      Altri immobili: aliquota  7,00 per mille

 

CHE ciò si rende necessario al fine di garantire comunque la continuità dei servizi comunali, per le esigenze di bilancio meglio illustrate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007 predisposta a cura del servizio finanziario nonché ai fini di garantire gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali (-15%) operata sin dal 2004;

 

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f) del DLgs 267/2000 il quale dispone che il Consiglio ha competenza sulla istituzione e sull’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

VISTO l’art. 48 comma 2 del DLgs 267/2000;

 

            RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale;

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio Dr. Andrea Martignone , ai sensi  dell’art. 49 del DLgs 267/2000;

 

Con voti unanimi, espressi come per legge anche ai fini dell’immediata eseguibilità;

 

D E L I B E R A

 

1)      DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 504/1992 e s.m.i., nonché per le motivazioni tutte espresse in narrativa, le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005, come già vigenti per l’anno 2004 e precisamente:

 

a)      persone fisiche soggetti passivi d’imposta e  soci di cooperative  edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:  aliquota 6,50 per mille;

b)     abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;

c)      Altri immobili: aliquota  7,00 per mille

 

2)      DI CONFERMARE in €. 103,29, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 504/92 e s.m.i., l’importo della detrazione che compete nelle ipotesi di cui alla lettera a) del precedente punto 1 del deliberato per l’abitazione principale;

 

3)      DI DARE ATTO che in base al vigente Regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 6,5 per mille che ai fini della detrazione di cui all’art. 8 del DLgs 504/1992, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall’art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997,  stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti ed affini fino al secondo grado incluso (Delibera C.C. n° 2 del 2702/2002);

 

4)      DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art. 134 comma IV DLgs 267/2000.