CITTA' DI VARAZZE 17019 - Viale Nazioni Unite, 5 Tel. 019 93 90 1 - Fax 019 93 26 55 e-mail : tributi@comune.varazze.sv.it C.F. e P.I. 00318100096 SETTORE II AREA TRIBUTI |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2009 |
LE ALIQUOTE SONO INVARIATE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
(deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2007 e deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 23 dicembre 2008)
ALIQUOTA ORDINARIA
7 per mille : si applica a tutte le abitazioni che non rientrano nelle ipotesi di aliquote differenziate
ALIQUOTE DIFFERENZIATE:
6 per mille : aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni
4 per mille : aliquota ridotta in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
6 per mille : aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
SI RICORDA CHE LE RENDITE CATASTALI DEGLI IMMOBILI DEVONO ESSERE MAGGIORATE DEL 5% (EX ART. 3 COMMA 48 L. 662/96.)
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
(art. 18 legge 388/2000 e art. 37 D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006)
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate di cui:
- la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta;
- la seconda dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con un arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, oppure per eccesso se è superiore o uguale a tale importo.
L’imposta non dovrà essere versata, qualora l’ammontare annuo dovuto risulti pari o inferiore a € 5,00
I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n° 12251195 intestato a: Comune di Varazze - I.C.I. - Servizio Tesoreria
Il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- presso qualsiasi ufficio postale;
- a mezzo Bancomat presso l’ufficio Tributi allegando copia compilata dell’apposito bollettino di pagamento;
- presso
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
AI SENSI DELLA LEGGE N. 126 DEL 24/07/2008, A DECORRERE DALL’ANNO 2008 È ESCLUSA DALL’ICI L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO AD ECCEZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9.
Ai sensi del Legge 126/2008 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ( abitazione di residenza anagrafica ) nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
Alle unità’ immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
L’Aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è stata deliberata nella misura del 4 per mille.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ICI :
- SONO CONSIDERATE PERTINENZE la soffitta, la cantina, il garage od il posto auto, limitatamente ad un immobile per ciascuna categoria catastale, se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare; in caso contrario il vincolo pertinenziale deve risultare espressamente dall’atto di acquisto o dalla concessione edilizia relativa all’immobile pertinenziale;
- E’ ASSIMILATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE l’ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANO O DISABILE residente in un Istituto a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, senza il diritto alle detrazioni d’imposta per l’abitazione principale.
- SONO ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI FINO AL SECONDO GRADO, ivi RESIDENTI, senza il diritto alle detrazioni d’imposta per l’abitazione principale.
IL COMODATARIO NON DEVE ESSERE MINORENNE.
Il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione; la comunicazione non deve essere rinnovata se già effettuata per gli anni precedenti, salvo il caso di variazioni;
SI RICORDA CHE TRA CONIUGI NON SUSSISTE VINCOLO DI PARENTELA e pertanto il comodato a favore del coniuge non rientra tra quelli assimilati all’abitazione principale dal regolamento comunale;
PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI DI QUESTO COMUNE TELEFONO: 019/93.90.235 - 019/93.90.258
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO: LUN. 9 – 12,30 MAR. E GIO. 15 – 17 SAB. 8,30 – 12