CITTA' DI VARAZZE

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SETTORE II

AREA TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2008

ALIQUOTE - INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO

LE ALIQUOTE SONO INVARIATE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE (deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2007 e n. 77 del 29/12/2007 )

ALIQUOTA ORDINARIA

7 per mille : si applica a tutte le abitazioni che non rientrano nelle ipotesi di aliquote differenziate

ALIQUOTE DIFFERENZIATE:

6 per mille aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni

4 per mille aliquota ridotta in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

6 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:

4 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  (per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica)

Con la legge 244/2007 è stata introdotta una ulteriore detrazione per abitazione principale aggiuntiva rispetto a quella di 103,29.

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze, come regolamentate dal comune, si detrae oltre a 103,29 un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI.

( base imponibile = (rendita catastale abitazione principale + rendita catastale pertinenze) x 100) +5% )

L’ulteriore detrazione non può comunque essere superiore a 200,00 euro e non si applica alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

La DETRAZIONE viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

La DETRAZIONE è unica per l’abitazione principale e le pertinenze riconosciute, per cui se la detrazione non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, per la parte residua può essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima.

Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI :

- SONO CONSIDERATE PERTINENZE la soffitta, la cantina, il garage od il posto auto, limitatamente ad un immobile per ciascuna categoria catastale, se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare; in caso contrario il vincolo pertinenziale deve risultare espressamente dall’atto di acquisto o dalla concessione edilizia relativa all’immobile pertinenziale;

- sono assoggettate alla stessa aliquota dell’abitazione principale le ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI FINO AL SECONDO GRADO, ivi RESIDENTI, senza il diritto alle detrazioni d’imposta per l’abitazione principale. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione; la comunicazione non deve essere rinnovata se già effettuata per gli anni precedenti, salvo il caso di variazioni;

- è assoggettata alla stessa aliquota dell’abitazione principale l’ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANO O DISABILE residente in un Istituto a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, senza il diritto alle detrazioni d’imposta per l’abitazione principale.

SI RICORDA CHE LE RENDITE CATASTALI DEGLI IMMOBILI DEVONO ESSERE MAGGIORATE DEL 5% (EX ART. 3 COMMA 48 L. 662/96.)

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA (art. 18 legge 388/2000 e art. 37 D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006)

Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate di cui:

- la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta;

- la seconda dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con un arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, oppure per eccesso se è superiore o uguale a tale importo.

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n° 12251195 intestato a: Comune di Varazze - I.C.I. - Servizio Tesoreria.

Il versamento dell’imposta può essere effettuato:

- presso qualsiasi ufficio postale

- a mezzo Bancomat presso l’ufficio Tributi allegando copia compilata dell’apposito bollettino di pagamento

- presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Alessandria, Sportello di Varazze, allegando copia compilata dell’apposito bollettino di pagamento.

PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO TRIBUTI DI QUESTO COMUNE TELEFONO: 019/93.90.235 - 019/93.90.255

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO: LUN. 9 – 12,30 MAR. E GIO. 15 – 17 SAB. 8,30 – 12