CITTA’ DI VARAZZE
Per l’anno d’imposta 2005 sono state deliberate le seguenti aliquote d’imposta (deliberazione Giunta Comunale n. 316 del 28/12/2004) :
ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille
Si applica a tutte le abitazioni che non rientrano nelle ipotesi di aliquote differenziate
4 per mille aliquota ridotta in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ex art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
6 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:
4 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
Si ricorda che ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI :
- la DETRAZIONE D’IMPOSTA DI € 103,29 è unica per l’abitazione principale e le pertinenze riconosciute, per cui se la detrazione non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, per la parte residua può essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima;
- SONO CONSIDERATE PERTINENZE la soffitta, la cantina, il garage od il posto auto, limitatamente ad un immobile per ciascuna categoria catastale, se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare; in caso contrario il vincolo pertinenziale deve risultare espressamente dall’atto di acquisto o dalla concessione edilizia relativa all’immobile pertinenziale;
- sono assoggettate alla stessa aliquota dell’abitazione principale le ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI FINO AL SECONDO GRADO, ivi RESIDENTI, senza il diritto alla detrazione di € 103,29. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione; la comunicazione non deve essere rinnovata se già effettuata per gli anni precedenti, salvo il caso di variazioni;
- è assoggettata alla stessa aliquota dell’abitazione principale l’ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANO O DISABILE residente in un Istituto a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, senza il diritto alla detrazione di € 103,29.
SONO STATE MODIFICATE LE MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA (art. 18 legge 388/00) complessivamente dovuta per l’anno in corso, che deve essere effettuato in due rate di cui:
- la prima entro il 30 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente;
- la seconda dal 1° al 20 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno.
Si ricorda che le rendite catastali degli immobili devono essere maggiorate del 5% (ex art. 3 comma 48 L. 662/96.)
I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n° 12251195 intestato a: Comune di Varazze - I.C.I. - Servizio Tesoreria
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato:
- presso qualsiasi ufficio postale
- a mezzo Bancomat presso l’ufficio Tributi allegando copia compilata dell’apposito bollettino di pagamento
- presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Alessandria, Sportello di Varazze, allegando copia compilata dell’apposito bollettino di pagamento.