IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo in data 30 dicembre 1992 n. 504 in materia di "Riordino della Finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

 

VISTO in particolare l'art 1 che dispone che a decorrere dall'anno 1993 è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 degli EE.LL. al 31 marzo 2008;

 

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 nel testo modificato dall'art. 27, 8° comma, della legge 28/12/2001 n. 448, con cui si sancisce che il "termine per deliberare le aliquote e le tariffe, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ……. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione……";

 

VISTE, le profonde innovazioni introdotte dal comma 53, art. 3, della Legge "collegata alla finanziaria 1997" n. 662/1996 con il quale viene stabilito che l'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può essere superiore al 7 per mille;

 

VISTI, quindi, gli artt. 18 e 19, commi 101 e 108, della Legge Finanziaria n. 296/2006 “Legge Finanziaria 2007” che ha introdotto ulteriori innovazioni all’Imposta comunale sugli immobili, riportando la competenza l Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote e detrazioni;

 

VISTO, infine, l’art. 1 - commi da 5 a 7 – della Legge Finanziaria n. 244/2007 “Finanziaria 2008” che reca ulteriori disposizioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili stabilendo un’ulteriore detrazione, rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato, dall’ICI sulla casa adibita ad abitazione principale ed estendendo i benefici ICI per l’abitazione principale ai soggetti che, in conseguenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano assegnatari della casa coniugale;

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 41 adottata nella seduta del 29 dicembre 1999 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I.;

 

VISTA, da ultimo, la propria precedente deliberazione n. 11 adottata nella seduta del 15 aprile 2006 con la quale venivano apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento;

 

VERIFICATO il gettito del tributo dell'anno 2007 con riferimento anche ai dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte in base all'introito delle rate precedentemente incassate;

 

CONSIDERATI i progetti ed il programma che questa Amministrazione ha intenzione di promuovere per l'anno in corso e che sono stati allocati nelle voci di bilancio e da finanziare con il presunto gettito ICI Anno 2008;

 

CONSIDERATO l'aggravio di spese correnti derivanti dall'aumento dei costi di gestione di alcuni servizi comunali e dal normale trend di aumento dei costi in relazione all'aumento del costo della vita;

 

CONSTATATE le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, collegando le entrate previste per l'anno 2008 con i relativi progetti;

 

CONSIDERATO che con la propria precedente deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 28 marzo 2007  l'aliquota ICI era così stabilita:

a)      ALIQUOTA ORDINARIA -  6,50 per mille;

b)      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 6,00 per mille;

c)      ALIQUOTA ridotta nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di contribuenti che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

d)      ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, di età non inferiore a 65 (sessantacinque) anni, titolare di pensione ed in possesso di una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 5.670,00. I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro la data di scadenza alla prima rata, apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio Tributi e con allegata la certificazione ISEE;

e)      DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE €. 110,00;

 

VISTO l'art. 4 del d.L. 25/2/1995 n. 48;

 

VISTO l'art. 9 bis del d.L. 21/3/1995 n. 41;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di ICI predisposto ai sensi dell'art. 59 del d.L.vo n. 446/1997;

 

SENTITA la proposta del Sindaco di confermare, per l'anno 2008, le aliquote vigenti nell’anno 2007 e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in €. 110,00;

 

VISTO l'art. 42 del decreto Leg.vo 18/8/2000 n. 267;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto Leg.vo n. 267/2000;

 

CON  VOTI  UNANIMI E FAVOREVOLI espressi per alzata di mano,

 

d e l i b e r a

 

1)      DI DETERMINARE, in attuazione dell'art. 6 del d.L.vo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del d.L. 8/8/1996 n. 437 convertito dalla Legge 24/10/1996 n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008 nelle seguenti misure:

 

2)      DI STABILIRE, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'ICI  relativa all'anno 2008 nella misura di €. 110,00.

 

3)      DI DEMANDARE agli organi di gestione del Comune l'applicazione dei presenti principi e l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

 

Successivamente, con votazione unanime resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.