ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO,

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE,

  N. 5 DEL 14/04/2011, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)  - APPROVAZIONE  ALIQUOTE PER L’ANNO 2011.

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

……..OMISSIS ………….

 

 

D E L I B E R A

 

1.     di determinare per l’anno d’imposta 2011 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

 

a)    ESENZIONE UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

È esclusa dall’Imposta Comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i., ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9;

 

b)    ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE

 

Aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili categorie catastali B – C – D -  aree fabbricabili – terreni – unità immobiliari di Categoria A comprendenti unità immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti ed affini entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di proprietà di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro.

 

c)    ALIQUOTA DEL 4,75 PER MILLE

 

Aliquota ridotta nella misura del 4,75 per mille per unità immobiliari categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di persone  fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica o unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero, purchè le stesse non risultino locate.

Sull’imposta dovuta per tali unità immobiliari verrà concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94  rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

 

d)   ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE

 

Per tutte le altre unità immobiliari che non scontano le aliquote di cui ai punti precedenti:

 

2.   Di dare atto che per poter usufruire dell’aliquota di cui al punto 1-b)6 per mille in caso di comodato, il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,   entro la scadenza della seconda rata annuale ICI a saldo (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La dichiarazione, sottoscritta, dovrà riportare i dati anagrafici propri e dell’utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l’ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) dell’unità immobiliare utilizzata dal familiare, con l’espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora.

 

Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione attestante l’avvenuta variazione.