ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 29 DEL 21/04/2010, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)  - APPROVAZIONE  ALIQUOTE PER L’ANNO 2010.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

……..OMISSIS ………….

 

 

D E L I B E R A

 

1.       Per le ragioni tutte di cui in premessa, di determinare per l’anno d’imposta 2010 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

 

a)     ESENZIONE UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

È esclusa dall’Imposta Comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i., ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9;

 

b)     ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE

 

Aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili categorie catastali B – C – D -  aree fabbricabili – terreni – unità immobiliari di Categoria A comprendenti unità immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti ed affini entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di proprietà di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro.

 

c)     ALIQUOTA DEL 4,75 PER MILLE

 

Aliquota ridotta nella misura del 4,75 per mille per unità immobiliari categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di persone  fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica o unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero, purchè le stesse non risultino locate.

Sull’imposta dovuta per tali unità immobiliari verrà concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94  rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

d)     ALIQUOTA DEL 4,75 PER MILLE

 

Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell’immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall’art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 09/12/1998.

 

e)     ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE

 

Per tutte le altre unità immobiliari che non scontano le aliquote di cui ai punti precedenti:

 

2.     Di dare atto che per poter usufruire dell’aliquota di cui al punto 1-b)6 per mille comodato, il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,   entro la scadenza della seconda rata annuale ICI a saldo (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La dichiarazione, sottoscritta, dovrà riportare i dati anagrafici propri e dell’utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l’ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) dell’unità immobiliare utilizzata dal familiare, con l’espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora.

 

Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione attestante l’avvenuta variazione.

 

3.     Di dare atto che per poter applicare l’aliquota di cui al punto 1-d)4,75 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo (ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431) - il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,  entro la scadenza della seconda rata annuale ICI a saldo (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio.