OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008.
….. OMISSIS …..
aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili categorie catastali B – C – D - aree fabbricabili – terreni – unità immobiliari di Categoria A comprendenti unità immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti ed affini entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unità immobiliari di proprietà di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro.
aliquota ridotta nella misura del 4,75 per mille per unità immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica o unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero, purchè le stesse non risultino locate.
Sull’imposta dovuta per tali unità immobiliari verrà concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di Euro 154,94 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille del valore catastale (fino ad un massimo di € 200,00) rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Sono escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
c) ALIQUOTA DEL 4,75 PER MILLE
Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell’immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall’art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 09/12/1998.
d) ESENZIONE TOTALE
Per i proprietari che concedono, in locazione a persona fisica residente, che la utilizzi come abitazione principale, immobili oggetto di contratti di cui all’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
Per tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale.
2. Di dare atto che per poter usufruire dell’aliquota di cui al punto 1-a) – comodato, il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, alla S.T.A.R. S.r.l. (Società Mista di gestione e riscossione delle Entrate Comunali) entro la scadenza della seconda rata annuale ICI a saldo (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio. La dichiarazione, sottoscritta, dovrà riportare i dati anagrafici propri e dell’utilizzatore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l’ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) dell’unità immobiliare utilizzata dal familiare, con l’espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora.
Tale dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere presentata apposita dichiarazione attestante l’avvenuta variazione.
3. Di dare atto che per poter applicare l’aliquota di cui al punto 1-c) – 4,75 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo (ex art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431) - il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, entro la scadenza della seconda rata annuale ICI a saldo (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio.
4. Di dare altresì atto che per poter usufruire dell’esenzione di cui al punto 1-d), il soggetto passivo dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, entro la scadenza della seconda rata annuale ICI a saldo (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio.
D I S P O N E
che il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere effettuato tramite versamento da effettuarsi alla Società S.T.A.R. S.r.l. (Società Mista di gestione e riscossione delle Entrate Comunali).
che verranno rispettate le modalità di pubblicazione previste dall’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i..
SUCCESSIVAMENTE
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..