Aliquote I.C.I. Comune di Quiliano - anno 2010.

 

Si comunica che il Comune di Quiliano ha provveduto a deliberare, nella misura di seguito indicata, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2010:

 

-          0,00 per mille l’aliquota (ESENZIONE ICI PRIMA CASA) in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di euro 103,29. Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Comunale ICI si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, in numero massimo di una per categoria (categorie C/2, C/6), purché ubicate nello stesso fabbricato o complesso condominiale nel quale è situata l’abitazione principale;

-          0.00 per mille l’aliquota (ESENZIONE ICI ASSIMILATE PRIMA CASA) per gli immobili concessi, a titolo di abitazione principale, in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta - (per usufruire della suddetta aliquota occorre presentare la prevista autocertificazione);

-          0.00 per mille l’aliquota (ESENZIONE ICI ASSIMILATE PRIMA CASA) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - (per usufruire della suddetta aliquota occorre presentare la prevista autocertificazione);

-            4 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall’art 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l’interessato deve presentare all’Ufficio Casa del Comune un’autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l’esistenza delle condizioni stabilite per l’applicazione dell’aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell’inoltro della comunicazione. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni autocertificate;

-            7 per mille l’aliquota riferita agli altri immobili, compresi quelli di categoria catastale A1, A8 e A9;

Si ricorda che ai sensi del comma 48 dell’art. 3 della Legge 662/96 le rendite catastali, così come determinate dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 6 giugno 2002 n. 159, vanno rivalutate del 5%.

Il versamento può essere eseguito presso l’agente della riscossione  EQUITALIA SESTRI S.p.A. oppure a mezzo c/c postale n°. 88699822, intestato a EQUITALIA SESTRI – QUILIANO-SV-ICI, oppure tramite modello F24.

Il pagamento dell’ICI deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

Si ricorda che le scadenze per il pagamento della Imposta sono:

-          16 GIUGNO                ACCONTO O PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA

-          16 DICEMBRE          SALDO