Con delibera C.C. n° 3 del 15/1/2010 sono state determinate le Aliquote ICI 2010, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n° 504, nelle misure sottoindicate:
- 6 per mille aliquota ordinaria
- 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate - detrazione di € 103.29
Altre notizie estratte dal Regolamento Comunale ICI vigente:
Si considerano equiparate all'abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soggetti assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito da padre in figlio e viceversa e tra fratelli e sorelle, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.
E’ obbligo del contribuente comunicare all’ufficio tributi i dati catastali del fabbricato e/o fabbricati per i quali si intende usufruire dell’agevolazione, entro il 30 giugno dell’anno d’imposta.
Si ricorda che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dal pagamento dell’imposta
l’abitazione principale del soggetto passivo (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ) nonché le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dal regolamento comunale.