Deliberazione di C.C. n° 1 del 26/03/2009

 

OGGETTO : CONFERMA PER L'ANNO 2009 DELLE ALIQUOTE ICI VIGENTI..

 

IL CONSIGLIO   COMUNALE

 

 UDITA   la nota introduttiva del Sindaco-Presidente, Rag. GIORDANO SERRATO Lazzaro, che espone l'argomento, richiamando prioritariamente il Decreto Legislativo n.504/92, che ha introdotto l'ICI, e la successiva Legge 662/96, che ha modificato l'art.6 del suddetto Decreto Legislativo, laddove viene stabilito che la misura dell'aliquota non deve essere inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi d'immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale  o d'alloggi non locati;

 

PRESO ATTO che la legge finanziaria 2007 , 27 dicembre 2006, n° 296 , all’art. 1 , comma 506, ha modificato l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 , n° 504 , prevedendo la competenza del Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote I.C.I. ;

 

VISTO il comma 5 , dell’art. 1 , della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che modifica l’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n° 504 ;

 

VISTO l'art 1 , comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008 , n. 93 , nella parte in cui prevede , a decorrere dall'anno 2008 , l'esclusione dell'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione princiaple del soggetto passivo dell'imposta ;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 06 in data 3 marzo 2009 , con la quale si è proposto al Consiglio Comunale l’adozione per l’anno 2009 delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili , I.C.I. , e le relative detrazioni nella misura vigente nell’anno 2008 , in forza del comma 169 , ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 296/2006 , che sono le seguenti  :

 

  

 

-            Aliquota da applicarsi ad altri immobili , non costituenti abitazione princiaple e sue pertinenze , adibiti ad abitazione e relative pertinenze ( non più di  due )  e locati con contratto debitamente registrato a soggetti residenti nel Comune : 5,50 per mille

 

-            Aliquota da applicarsi a tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle precedenti categorie : 6,50 per mille

 

-            Aliquota  da applicarsi ad aree fabbricabili  :    5,50 per mille

 

 

 

DATO ATTO che le aliquote come sopra determinate rispondono in maniera ottimale alle necessità di reperimento delle risorse economiche e comunque risultano idonee a garantire un gettito non inferiore a quello realizzato nell’anno precedente ;

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992 , n° 504 e successive modificazione ed integrazioni ;

 

VISTO  il vigente  Regolamento di Contabilità;

 

DATO ATTO  che è stato reso il parere di regolarità tecnica e contabile, in ordine alla presente proposta di deliberazione, reso dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

 

VISTO  il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per lzata di mano dei 13 consiglieri presenti e votanti

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1) - Per i motivi esperiti in narrativa, di confermare,  per l'anno 2009, le aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), nella  misura sottoriportata  :

 

 

 

-            Aliquota da applicarsi ad altri immobili , non costituenti abitazione princiaple e sue pertinenze ,  adibiti ad abitazione e relative pertinenze ( non più di due )  e locati con contratto debitamente registrato a soggetti residenti nel Comune : 5,50 per mille

 

-            Aliquota da applicarsi a tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle precedenti categorie : 6,50 per mille

 

-            Aliquota  da applicarsi ad aree fabbricabili  :    5,50 per mille

 

 

 

2)  - Di stabilire nella misura di €. 3,10 il rimborso per spese accessorie degli avvisi di accertamento e liquidazione .

 

3) -  Di dichiarare,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.   

 

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