E S T R A T T O

 

della  Deliberazione n. 22 adottata dal Consiglio Comunale nella  seduta del 30/03/2009, in  materia di “Determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2009”:

 

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"D E L I B E R A

 

1.                  Di dare atto che per effetto delle disposizioni del D.L. 93 del 27/05/2008, convertito nella L. 126/2008, sono esenti dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del DLgs 504/1992, sono altresì esenti i casi previsti dall’art. 6 – comma 3 bis – e dall’art. 8 – comma 4 – del DLgs 504/1992.

 

2.                  Di deliberare, per l’anno 2009, le seguenti aliquote e detrazioni per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

 

4    per mille da applicarsi all’abitazione principale del soggetto passivo ed appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; all’abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado o al coniuge che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza; all’abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;

5,8  per mille    da applicarsi all’abitazione locata e relativa pertinenza a soggetti residenti nella stessa con contratto registrato; agli immobili inagibili;

7 per mille    aliquota ordinaria (per tutti gli immobili salvo quelli previsti nei punti precedenti);

 

3.                  Di confermare la misura della detrazione di cui all’art. 8 – comma 2 – del DLgs 504/1992 in Euro 103,29 in presenza di abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9, e di unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata.

 

4.                  Di confermare in Euro 258,23, la misura della detrazione di cui all’art. 8 – comma 3 – del DLgs 504/1992, in presenza di abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9 e limitatamente ai contribuenti residenti nel Comune, titolari di pensione che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età a condizione:

 

·        che risultino proprietari, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (si intendono comprese le relative pertinenze);

·        che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

·        che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell’anno precedente, non sia superiore a euro 15.000,00.

I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se all’anagrafe risultano in due stati di famiglia distinti.

 

5.                  Di dare atto che per poter usufruire della detrazione di Euro 258,23, di cui al punto precedente, il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi, per ogni anno d’imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all’anno precedente a quello di applicazione dell’I.C.I..

 

6.                  Di precisare che sono pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C2-C6-C7 e durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione così come previsto dall’art. 817 del c.c..

 

7.                  Di dare atto che i soggetti passivi d’imposta devono dichiarare all’Ufficio Tributi tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, le pertinenze dell’abitazione principale; l’abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado o al coniuge, ivi residenti; all’abitazione locata e relativa pertinenza al soggetto residente nella stessa con contratto registrato. Chi ha già presentato analoga dichiarazione negli anni passati, è esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che la situazione sia rimasta invariata; la cessazione delle condizioni agevolative deve essere dichiarata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini.

 

8.                  Di dare atto che il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 11418175 intestato a Comune di Finale Ligure – Servizio Tesoreria Riscossione I.C.I., direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale – Banca Carige S.p.A. -, a mezzo Bancomat presso l’Ufficio I.C.I. del Comune, attraverso il modello di versamento F24, nonché a mezzo carta di credito sul sito delle Poste Italiane – www.poste.it/.