COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
della Deliberazione n. 20 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/03/2007, in materia di “Determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2007”:
……..o m i s s i s ……..
1. di determinare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure appresso indicate:
4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
5,8 per mille da applicarsi all’abitazione locata e relativa pertinenza a soggetti residenti nella stessa con contratto registrato o concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado o al coniuge che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza e agli immobili inagibili;
7 per mille aliquota ordinaria da applicarsi alle abitazioni e relative pertinenze adibite a residenza secondaria; a quelle non locate o locate a soggetti non residenti nelle stesse, a quelle realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici nonché a tutti gli immobili salvo quelli previsti nei punti precedenti;
2. di confermare la misura della detrazione d'imposta per l’abitazione principale in euro 103,29;
3. di confermare, per i contribuenti residenti nel Comune e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età, la detrazione d’imposta per abitazione principale a euro 258,23, a condizione:
· che risultino proprietari, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (si intendono comprese le relative pertinenze);
· che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
· che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell’anno precedente, non sia superiore a euro 15.000,00;
4. di precisare che sono equiparate all’abitazione principale:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (art.3 comma 56 legge 662/96);
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione acquistate con i benefici fiscali previsti per la prima casa di abitazione ancorché necessitino di interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione e/o di risanamento conservativo purché di durata non superiore a sei mesi;
5. di precisare che sono pertinenze, anche se distintamente iscritti in catasto, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C2-C6-C7 e durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione così come previsto dall’art. 817 del c.c.;
6. di dare atto che per poter usufruire della detrazione di Euro 258,23, di cui al punto 3., il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi, per ogni anno d’imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all’anno precedente a quello di applicazione dell’I.C.I.;
7. di dare atto che i soggetti passivi d’imposta devono comunicare all’Ufficio Tributi le pertinenze dell’abitazione principale; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado o al coniuge; quelle locate a residenti con contratto registrato e le unità immobiliari adibite a civile abitazione acquistate con i benefici fiscali previsti per la prima casa di abitazione ancorché necessitino di interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione e/o di risanamento conservativo purché di durata non superiore a sei mesi, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Chi ha già presentato analoga dichiarazione negli anni passati, è esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto all’aliquota agevolata;
8. di dare atto che il pagamento dell’I.C.I. deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 11418175 intestato a Comune di Finale Ligure – Servizio Tesoreria Riscossione I.C.I., direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale – Banca Carige S.p.A. -, a mezzo Bancomat presso l’Ufficio I.C.I. del Comune, attraverso il modello di versamento F24, nonché a mezzo carta di credito sul sito delle Poste Italiane – www.poste.it/.”