ESTRATTO DELLA DELIBERA G.N. N. 25 DEL 1/03/2005 : “DETERMINAZIONE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE: aliquota I.C.I. ANNO 2005”.
 
La Giunta Comunale
 
- ATTESO CHE ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata di anno in anno dal Comune entro i termini di legge e che, se la delibera non è adottata entro tali termini, si applica l'aliquota del 4 per mille;
- PRESO ATTO CHE per l'anno 2005 l'aliquota dell'ICI deve essere adottata, ai sensi del comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi entro il termine del 31 marzo 2005, così come differito dalla Legge 01/03/2005, n. 26;
- VISTE le disposizioni portate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono chiaramente, nel combinato disposto dagli artt. 42 e 48, la competenza della Giunta Municipale in materia di aliquote dei tributi Comunali;
- DATO ATTO CHE il pareggio del bilancio di previsione per l'anno 2005, in fase di elaborazione, consente di mantenere la percentuale di tassazione pari al 6,5 per mille, aliquota praticata anche per gli anni precedenti dal 2001 al 2004;
- RITENUTO per l’anno 2005 di stabilire una aliquota l'aliquota ICI al 5,5 per mille  per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni, differenziazione acconsentita dalla legge 662 del 1996 (collegato alla finanziaria per il 1997) art. 3, comma 48;
- DI CONFERMARE per l’anno 2005 la detrazione dell’imposta per l’abitazione principale di Euro 103,29;
- DI STABILIRE per l’anno 2005 un detrazione maggiore di Euro 154,94 (£. 300.000) per la prima casa in favore delle seguenti categorie di soggetti con particolari situazioni di disagio economico o sociale,  giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr.06 del 25/02/2005, immediatamente esecutiva, 
 
a) famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti
 
- FATTO CONSTARE CHE, ai fini della valutazione economica della agevolazione succitata si presume una minore entrata di Euro 2.600,00 annuali e che la copertura della minore entrata sarà prevista nel bilancio di previsione 2005;
- VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e  alla regolarità contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 ed allegati al presente atto quale parte sostanziale;
ALLA unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1)    DI CONFERMARE per l'anno 2005 per il Comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, che l'aliquota per l’Imposta Comunale sugli Immobili resta invariata e quindi confermata nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune e soggetti a tale imposta;
 
 
2)     DI STABILIRE per l'anno 2005 l'aliquota ICI ridotta al 5,5 per mille  per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni;
 
3)     DI DARE ATTO CHE la detrazione spettante alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale  viene stabilita dalla legge in Euro 103,29, pari a Lire 200.000, così come previsto dall’art. 3 – comma 55 – punto 2 della Legge 662/96;
 
4)     DI DISPORRE che la detrazione spettante alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale venga elevata in Euro 154,94 (£. 300.000) in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:

a.      FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI

  Potrà beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a Lire 300.000, il capofamiglia che:

1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini ICI;

2 - ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente; 

- La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso capofamiglia purché sussistano le condizioni di cui sopra.
- Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti Grandi Invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti Grandi Invalidi del Lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.
 
CONDIZIONI COMUNI ALLE IPOTESI DI DETRAZIONE:
-  Per  la ipotesi di detrazione sopra indicata valgono le seguenti condizioni:

 STABILIRE le seguenti MODALITA' PER LA CONCESSIONE dell'APPLICAZIONE della DETRAZIONE :

 
5)      “OMISSIS”;
 
6)      “OMISSIS”;
 
7)      “OMISSIS”.