OGGETTO: I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2010.

 

 

 

Il Consiglio Comunale

 

vista la Legge 23 dicembre 1992, n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 inerente il riordino della Finanza Locale degli Enti Territoriali emanato a norma dell’art. 4 della Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421;

 

visto in particolare il Titolo I del Decreto medesimo inerente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

visto l’art. 4 della D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come convertito con modificazioni con Legge 24 ottobre 1996, n. 556;

 

visto il decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – 2° comma – del predetto D.Lgs. n. 504/92 l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ovvero in misura non superiore al 7 per mille;

 

viste:

-         la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 1999, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-         la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale venivano approvate modifiche al predetto Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-         la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto “Approvazione modifiche regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili”;

-         la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 31 gennaio 2007, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto “Approvazione modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”;

 

visto in particolare l’art. 4 ad oggetto “Abitazione principale e relativi locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale”;

 

visto altresì il successivo a 4bis ad oggetto “Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale” il quale dispone espressamente che “1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si intende per “immobile posseduto in aggiunta all’abitazione  principale” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10 – Uffici) che il proprietario possiede in aggiunta all’abitazione principale che possiede ai seguenti titoli:

a.     abitazione concessa a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare ai suoi familiari parenti ed affini sino al primo grado, nonché al coniuge, purché gli stessi vi abbiano la propria residenza anagrafica, in quell’immobile (art. 59 - lett. e) - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);

b.     l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto con residenza anagrafica, in quell’immobile;

2. Per gli immobili di cui al precedente comma 1° l’Organo Comunale competente può deliberare un’aliquota ridotta, e limitatamente per quelli di cui alla lett. a) anche la detrazione. L’aliquota non può in ogni caso  essere inferiore a quella prevista per l’abilitazione principale.”

 

preso atto di quanto disposto dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie)  come convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale all’art. 1 – 1° comma – ha espressamente previsto che a decorrere dall’anno 2008, venga esclusa, dall’Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad  abitazione principale del soggetto passivo;

 

vista la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale – n. 12/DF del 5 giungo 2008, che ha fornito puntuale interpretazione della norma predetta, rimandando per alcuni istituti le scelte operate dal Comune attraverso la propria potestà deliberativa e regolamentari in materia;

 

vista altresì la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 4 marzo 2009, ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126. Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”;

 

atteso che anche per l’anno d’imposta 2010, le abitazioni principali continuano a godere delle agevolazioni già previste per gli anni 2008 e 2009,  con esclusione delle abitazioni accatastate nelle categorie A1, A8 E A9;

 

visto da ultimo  l’art. 5 del predetto Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili è concessa una maggiore detrazione d’imposta per i soggetti passivi residenti nel Comune, titolari di pensione, che alla data del 1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle seguenti condizioni:

a.     che risultino proprietari, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b.    che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

c.     che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell’anno precedente non sia superiore a € 18.075,99=;

 

preso atto di quanto disposto con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2009, esecutiva ai sensi di Legge, con al quale venivano approvate le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009;

 

preso atto dell’analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2010 e delle risorse necessarie per farvi fronte effettuata dal competente Ufficio di Ragioneria, dalla quale emerge nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, la necessità di assicurare un gettito complessivo d’imposta pari ad €uro 3.430.000,00=;

 

valutato che tale obbiettivo può essere conseguito mediante:

-          l’aumento fisiologico del gettito dovuto a nuovi insediamenti edilizi;

-          l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta precedenti;

-     revisione ovvero attribuzione della rendita catastale, a seguito richieste effettuate del Comune, da parte dell’Agenzia del Territorio;

 

preso atto che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta i comuni hanno facoltà d’opzione;

 

ritenuto pertanto di  determinare, per l’anno 2010, le aliquote I.C.I. così come indicate nella misura  riportata nel successivo dispositivo;

 

dato atto che:

-         il 1° comma dell’art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l’anno successivo;

-         l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;

-         l’art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;

-         l’8° comma – dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali  e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l’approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;

 

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 che differisce al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2010 da parte degli Enti Locali;

 

preso atto pertanto che è  consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 30 aprile 2010 l’approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l’apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

 

visto l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) il quale prevede espressamente “Gli entri Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

richiamato l’art. 77bis della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) il quale al comma 30 dispone che “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

 

visto  il comma 156  del predetto articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) il quale dispone che “All’articolo 6, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola Comune è sostituita dalla seguenti: Consiglio Comunale”:

 

preso atto pertanto che all’art. 6 – 1° comma – del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e dell’Imposta” assume, a seguito della predetta modifica, la seguente dicitura  “L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale …”;

   

richiamato comunque l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00;

 

visti:

-      il Decreto Legislativo n. 504/92;

-      la Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria per l’anno 2010);

-      il Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2009;

-      l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) ;

 

dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;

 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

con voti  12 favorevoli, 4 astenuti (Sanna, Ferrando, Franchi, Roascio) nessuno contrario essendo 16 i consiglieri presenti e 12 i consiglieri votanti

 

 

DELIBERA

 

di determinare e approvare, per l’anno 2010,  le aliquote e le detrazioni per Imposta Comunale sugli Immobili nelle misure appresso indicate:

 

a.     4,60 (quattro e sessanta) per mille per l’abitazione principale non esente (A1 – A8 e A9) e relative pertinenze;

 

b.    5 (cinque) per mille:

-        per immobili, non esenti, ricadenti nella categorie catastali A1 – A8 e A9,  concessi a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare a favore dei suoi  parenti ed affini sino al primo grado, nonché il coniuge,  purché gli stessi  abbiano la propria  residenza anagrafica in quell’immobile;

-        per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi in locazione, con contratto registrato, dal titolare a soggetti con residenza anagrafica in quell’immobile;

 

c.     7 (sette) per mille per tutte le altre tipologie di immobili, terreni, aree fabbricabili costituenti presupposto dell’Imposta non richiamate espressamente nelle precedenti casistiche;

di confermane nella somma di 104= €uro l’importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale, non esente (A1 – A8 e A9) , nonché per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, NON esenti ricadenti nella categorie catastali A1 – A8 e A9, che vengono concessi a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare a favore dei suoi familiari parenti ed affini sino al primo grado, nonché il coniuge,  purché gli stessi  abbiano la propria  residenza anagrafica in quell’immobile (art. 59 – lettera e) - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);

 

di confermare nella somma di 130=  €uro  l’importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale non esente (categorie catastali A1 – A8 e A9) per i soggetti passivi d’imposta, di cui all’art. 5 del vigente Regolamento Comunale   residenti del Comune, e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle condizioni di cui all’art. 5 del vigente  regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione di euro 130,00=, di cui al precedenti sub. 3., il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi, per ogni anno d’imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre), pena la decadenza del beneficio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti dichiarando altresì l’ammontare del reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, relativo all’anno precedente a quello di applicazione dell’ICI; 

 

di dare atto, ai fini di trasparenza,  relativamente all’esenzione prevista per l’abitazione principale dall’art. 1 del D.L n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, del trattamento agevolativo  riservato dal Comune alle sotto elencate fattispecie, in ordine alla loro assimilazione alle agevolazioni previste per abitazione principale:

a.     pertinenze dell’abitazione principale, come individuate dall’art. 4 – 3° comma – del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

b.    immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, purché non ricadenti nelle categorie catastali A1- A8 e A9,  concessi a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare a favore dei suoi parenti ed affini sino al primo grado, nonché il coniuge,  purché gli stessi  abbiano la propria  residenza anagrafica in quell’immobile (art. 59 – lettera e) - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);

c.     l'unità immobiliare, purché non ricadente nelle categorie catastali A1 – A8 e A9,  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

di dare atto che il presente provvedimento è di fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposta dall’art. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, come convertito in Legge n. 126/2008;

 

di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento sul sito Ministeriale, incaricando dei relativi provvedimenti il Funzionario Responsabile del Tributo;

 

trasmettere copia della presente deliberazione all’Equitalia Sestri S.p.a. – Agente della riscossione per la  provincia di Savona per i provvedimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 504/92;

 

di dichiarare con separata votazione con voti 12 favorevoli, 4 astenuti (Sanna, Ferrando, Franchi, Roascio) nessuno contrario essendo 16 i consiglieri presenti e 12 i consiglieri votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

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