OGGETTO: I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la Legge 23 dicembre 1992, n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 inerente il riordino della Finanza Locale degli Enti Territoriali emanato a norma dell’art. 4 della Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421;
visto in particolare il Titolo I del Decreto medesimo inerente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
visto l’art. 4 della D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come convertito con modificazioni con Legge 24 ottobre 1996, n. 556;
visto il decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – 2° comma – del predetto D.Lgs. n. 504/92 l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ovvero in misura non superiore al 7 per mille;
viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 1999, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale venivano approvate modifiche al predetto Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto “Approvazione modifiche regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili”;
preso atto che ai sensi dell’art. 5 del predetto Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili è concessa una maggiore detrazione d’imposta per i soggetti passivi residenti nel Comune, titolari di pensione, che alla data del 1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle seguenti condizioni:
a. che risultino proprietari, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b. che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;
c. che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell’anno precedente non sia superiore a € 18.075,99=;
preso atto di quanto disposto con la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di Legge, con al quale venivano stabilite le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006;
preso atto dell’analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2007 e delle risorse necessarie per farvi fronte effettuata dal competente Ufficio di Ragioneria, dalla quale emerge nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, la necessità di assicurare un gettito complessivo d’imposta pari ad €uro 3.715.000=;
valutato che tale obbiettivo può essere conseguito mediante:
- l’aumento fisiologico del gettito dovuto a nuovi insediamenti edilizi;
- l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta precedenti;
- la determinazione dei valori medi di riferimento, per l’anno 2007, relativamente alle aree fabbricabili;
- revisione ovvero attribuzione della rendita catastale, a seguito richieste effettuate del Comune, da parte dell’Agenzia del Territorio;
preso atto che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta i comuni hanno facoltà d’opzione;
ritenuto pertanto di modificare e di conseguenza determinare, per l’anno 2007, le aliquote I.C.I. così come indicate nella misura riportata nel successivo dispositivo;
dato atto che:
- il 1° comma dell’art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l’anno successivo;
- l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l’8° comma – dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l’approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;
visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2006 il quale alla data del 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali;
visto l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) il quale prevede espressamente “Gli entri Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento….”;
visto altresì il comma 156 del predetto articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) il quale dispone che “All’articolo 6, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola Comune è sostituita dalla seguenti: Consiglio Comunale”:
preso atto pertanto che all’art. 6 – 1° comma – del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e dell’Imposta” assume, a seguito della predetta modifica, la seguente dicitura “L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale …”;
richiamato comunque l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00;
richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12 gennaio 2007, esecutiva ai sensi di Legge;
visti:
- il Decreto Legislativo n. 507/93;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria per l’anno 2002);
- l’articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) ;
dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
con voti 16 favorevoli, 1 astenuti (Maritano) nessuno contrario essendo 17 i presenti e 16 i consiglieri votanti
1. di determinare e approvare per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni per Imposta Comunale sugli Immobili nelle misure appresso indicate:
a. 4,80 (quattro e ottanta) per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
b. 5 (cinque) per mille:
- per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare a favore dei suoi familiari parenti ed affini sino al primo grado, nonché il coniuge, purché gli stessi abbiano la propria residenza anagrafica in quell’immobile;
- per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi in locazione, con contratto registrato, dal titolare a soggetti con residenza anagrafica in quell’immobile;
c. 7 (sette) per mille per tutte le altre tipologie di immobili, terreni, aree fabbricabili costituenti presupposto dell’Imposta non richiamate espressamente nelle precedenti casistiche;
2. di confermane nella somma di 104= €uro l’importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale, nonché per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi a titolo gratuito, mediante comodato, dal titolare a favore dei suoi familiari parenti ed affini sino al primo grado, nonché il coniuge, purché gli stessi abbiano la propria residenza anagrafica in quell’immobile (art. 59 – lettera e) - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);
3. di confermare nella somma di 130= €uro l’importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale per i soggetti passivi d’imposta, di cui all’art. 5 del vigente Regolamento Comunale residenti del Comune, e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle condizioni di cui all’art. 5 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
4. di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione di euro 130,00=, di cui al precedenti sub. 3., il soggetto passivo è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi, per ogni anno d’imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre), pena la decadenza del beneficio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti dichiarando altresì l’ammontare del reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, relativo all’anno precedente a quello di applicazione dell’ICI;
5. di dichiarare, con voti 16 favorevoli, 1 astenuti (Maritano) nessuno contrario essendo 17 i presenti e 16 i consiglieri votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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