OGGETTO: I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
vista la Legge 23 dicembre 1992, n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 inerente il riordino della Finanza Locale degli Enti Territoriali emanato a norma dell’art. 4 della Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421;
visto in particolare il Titolo I del Decreto medesimo inerente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
visto l’art. 4 della D.L. 8 agosto 1996, n. 437, come convertito con modificazioni con Legge 24 ottobre 1996, n. 556;
visto il decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – 2° comma – del predetto D.Lgs. n. 504/92 l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ovvero in misura non superiore al 7 per mille;
viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 1999, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale venivano approvate modifiche al predetto Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di Legge ad oggetto “Approvazione modifiche regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili”;
preso atto che ai sensi dell’art. 5 del predetto Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili è concessa una maggiore detrazione d’imposta per i soggetti passivi residenti nel Comune, titolari di pensione, che alla data del 1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle seguenti condizioni:
a. che risultino proprietari, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b. che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;
c. che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell’anno precedente non sia superiore a € 18.075,99=;
preso atto di quanto disposto con la propria precedente deliberazione n. 36 del 25 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di Legge, con al quale venivano stabilite le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004;
preso atto dell’analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2005 e delle risorse necessarie per farvi fronte effettuata dal competente Ufficio di Ragioneria;
ritenuto pertanto di non modificare e di conseguenza determinare, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I. così come indicate nella misura riportata nel successivo dispositivo;
dato atto che:
- il 1° comma dell’art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l’anno successivo;
- l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l’8° comma – dell’art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l’approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;
visto il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2004, n. 306, il quale differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2005 alla data del 28 febbraio 2005;
preso atto pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 28 febbraio 2005 l’approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l’apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;
visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00;
visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria per l’anno 2002);
- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ossia la Legge Finanziaria per l’anno 2005;
- la Decreto Legge 30 dicembre 2004, 314;
dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;
1. di fissare l’aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune si Borghetto Santo Spirito, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i casi previsti dall’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 (cinque) per mille;
2. di confermane nella somma di 104= €uro l’importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale;
3. di confermare nella somma di 130= €uro l’importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale per i soggetti passivi d’imposta, di cui all’art. 5 del vigente Regolamento Comunale residenti del Comune, e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età ed alle condizioni di cui all’art. 5 del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
4. di fissare l’aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura del 7 (sette) per mille aliquota ordinaria;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione dei Tributi – Ambito di Savona per i provvedimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 504/92;