I.C.I. ANNO 2010

Si rende noto quanto segue:

Per l’anno 2010, ai sensi del D.L. 27.05.2008 n. 93 art. 1 c. 7 convertito nella Legge n. 126 del 24/07/2008 e del D.L. 25.06.2008 n. 112 art. 77 bis c. 30 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 rimangono invariate le seguenti aliquote e detrazioni precedentemente deliberate:

-          6,5 per mille aliquota ordinaria;

-          5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (non esenti) e le loro pertinenze (art. 10 del Reg.Com), nonché per le abitazioni equiparate all’abitazione principale così come definite dagli artt. 7 e 7 bis del Regolamento Comunale;

-          7 per mille per gli alloggi non locati o locati a soggetti non residenti, nonché per gli alloggi tenuti a disposizione considerati residenze secondarie o seconde case, così come specificato all’art. 12 del Regolamento Comunale;

-          6 per mille per immobili destinati ad attività produttive (cat. C/1 – C/3 e gruppo D);

-          6 per mille per i terreni ricadenti in aree edificabili;

-          4,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente e per i casi previsti dall’articolo 15 del Regolamento Comunale.

-          detrazione per l’abitazione principale pari a € 130,00;

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Ai sensi del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21.05.2008 sono esonerate dal pagamento dell’Imposta ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e i fabbricati ad esse assimilate con Regolamento Comunale (es. Comodato Gratuito, Pertinenze). Si ricorda che sono escluse da tale esenzione le abitazioni censite in categoria catastale A/1 A/8 A/9 (e loro pertinenze)

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Ai sensi dell’art. 37 comma 13 della Legge 248/2006, i versamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

-          in due rate: la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente, la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2010, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

-          in unica soluzione entro il 16 giugno, l’intero importo dell’imposta dovuta per l’anno 2010;

Ai sensi dell’articolo 1 comma 166 della L. 296/2006 il pagamento dei tributi deve esse effettuato con arrotondamento, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Versamento: l’imposta per l’anno in corso dovrà essere versata mediante bollettino intestato a Comune di BERGEGGI – Riscossione I.C.I. – Servizio di Tesoreria via De Mari 28/D, 17028 BERGEGGI – c.c.p. n. 12389185, ovvero con F24 indicando il codice catastale del Comune A796 e i seguenti codici tributo 3901 – ICI per Abitazione Principale, 3904 – ICI per altri fabbricati, 3903 – ICI per aree edificabili, 3902 – ICI per terreni agricoli.

Aree Edificabili: Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24.05.2008, così come modificato dall’atto n. 87 del 27.09.2008, esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le tabelle dei valori dei terreni ricadenti in aree edificabili e delle riduzioni applicabili.

Per eventuali agevolazioni si rimanda a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale, disponibile per la consultazione anche sul  sito internet dell’Ente www.bergeggi.comune.sv.it

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Patrizia PELUFFO