PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

ALIQUOTE I.C.I. 2009

 

4 per mille + detrazione annua € 180,00 = abitazione principale e abitazione concessa in uso gratuito a parenti in 1° grado (genitore o figlio) che la utilizzino come abitazione principale; abitazione principale appartenente ad anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero (a condizione che la stessa non sia locata). La presente aliquota si applica solo agli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 in quanto le altre categorie catastali relative ad abitazioni ricadono nella norma di esenzione prevista dall’art. 1 d.l. 93/08 , convertito in L. 126/08

 

 

4 per mille = abitazioni locate a soggetti residenti nella stessa con contratto registrato.

 

La detrazione non si applica alle abitazioni locate a residenti con contratto registrato.

 

5,5 per mille = Strutture alberghiere (categorie catastali D2 e D10).

 

7 per mille = Immobili che non rientrano nelle tipologie di cui ai punti precedenti  (aliquota   ordinaria)

 

PERTINENZE: Si considerano parte integrante dell’abitazione principale, e quindi assoggettate alla medesima aliquota, le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C2 e C6 (in numero massimo di una per categoria catastale), a condizione che le stesse siano ubicate nello stesso fabbricato in cui č situata l’abitazione principale oppure su di esse sia costituito un vincolo di destinazione legale. .Per tali immobili č possibile portare in detrazione la quota di detrazione eventualmente eccedente e quindi non utilizzata per l’abitazione principale a condizione che l’ammontare detratto non superi € 180,00 per abitazione principale.  Anche tale disposizione trova applicazione solamente per le pertinenze dell’ abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, in quanto le altre ricadono nella sopraccitata norma di esenzione