IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI   (I.C.I.)

 

- ANNO 2011 -

 

Si ricorda che il 16 giugno 2011 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

 

CHI DEVE PAGARE L’ICI

L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari o come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l’imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Per gli immobili in concessione su aree demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario.

Nell’applicazione dell’imposta possono verificarsi diversi casi, per esempio:

  se l’immobile è posseduto da più proprietari l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà;

  se l’immobile è gravato da un diritto reale di godimento l’imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota (per esempio, con un usufrutto del 25% l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è per intero a carico dell’usufruttuario).

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dal pagamento dell’imposta l’abitazione principale del soggetto passivo - ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 - nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal regolamento comunale (esempio: comodato d’uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado non comproprietari).

 

 

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL’IMMOBILE

Per calcolare l’I.C.I. bisogna determinare, anzitutto, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

  100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

  50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

  34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D privi di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati, per i quali si deve assumere il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta.

Ai fini dello svolgimento dell’attività accertativa del Comune, la Giunta comunale (deliberazione n. 374 del 25/4/2003) ha individuato, secondo zone omogenee nell’ambito del territorio comunale, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili considerati “minimi”.

Presso il Servizio Tributi del Comune è possibile consultare la mappa con la ripartizione del territorio comunale e avere il prospetto con i valori in argomento.

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso moltiplicato per un coefficiente pari a 75.

 

QUANTO SI PAGA - LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2011

L’imposta si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l’aliquota stabilita dal Comune per le diverse tipologie di immobili, indicate nel successivo paragrafo.

Il periodo preso come riferimento per la determinazione dell’I.C.I. da versare è l’anno in corso.

L’imposta deve essere quindi calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell’anno 2011; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

L’importo del versamento deve essere arrotondato all’euro, secondo i seguenti criteri: fino a 49 centesimi all’euro inferiore, da 50 centesimi all’euro superiore.

Non si effettua il versamento se il totale è inferiore ad euro 3,00=.

 

Le aliquote applicabili per l’anno 2011 (stabilite dal Comune di Savona con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 21 dicembre 2010) sono le seguenti:

2  per mille

per le unità immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unità immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori e fino al termine degli stessi. (*)

3  per mille

per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione (articolo 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431) a partire dalla data in cui il conduttore vi ha stabilito la propria residenza. (*)

4,9  per mille

per le unità immobiliari iscritte a catasto nella categoria A/1, A/8 ed A/9 direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune e per le unità immobiliari ad esse assimilate ai sensi del regolamento comunale per la gestione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

9  per mille

per le abitazioni non locate da almeno due anni, cioè per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10) che i proprietari tengono a loro disposizione, escludendo quindi quelle date in uso gratuito a soggetti che in esse abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.

7 per mille

per gli altri immobili (fabbricati - ed aree fabbricabili)

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(*)   Per beneficiare delle aliquote agevolate, nei casi contrassegnati con un asterisco, il contribuente deve presentare, entro il termine stabilito dal regolamento comunale, apposita comunicazione corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento comunale medesimo o da una dichiarazione del contribuente. I modelli per la presentazione della suddetta comunicazione sono disponibili presso il Servizio Tributi.

 

DETRAZIONI  DI  IMPOSTA

Per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 è prevista una detrazione di imposta di 104,00 euro , rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come residenza.

Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell’I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali.

Limitatamente alle abitazioni principali delle suindicate categorie catastali può trovare applicazione anche la particolare detrazione di 250,00 euro stabilita dal Comune di Savona in favore dei seguenti soggetti:

a)    cassintegrati;

b)   iscritti nelle liste di mobilità;

c)    disoccupati o inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente in materia;

d)   ultra-sessantacinquenni appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), determinato ai sensi del relativo regolamento comunale, non superiore a 10.800 euro.

I soggetti interessati devono presentare, entro il termine stabilito dal regolamento comunale, apposita comunicazione, corredata della documentazione rilasciata dalla competente autorità comprovante il diritto al beneficio. In particolare, per la detrazione per gli ultra-sessantacinquenni, occorre allegare apposita attestazione I.S.E.E. in corso di validità. La suddetta documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del contribuente, ad eccezione dell’attestazione I.S.E.E. che, oltre che in allegato alla comunicazione, deve essere prodotta anche per ogni anno successivo, pena la perdita del beneficio. I modelli per la presentazione della suddetta comunicazione sono disponibili presso il Servizio Tributi.

 

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA

Il versamento dell’I.C.I. deve essere effettuato in due rate:

  l’acconto, pari al 50%  di quanto dovuto sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (peraltro non variate nel presente anno), dal 1°al 16 giugno 2011;

  il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, dal 1° al 16 dicembre 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione l’imposta dovuta per l’intero anno entro il termine previsto per l’acconto.

I versamenti possono essere effettuati, oltre che direttamente presso l’Agente della Riscossione Equitalia Sestri S.p.a., Via Cimarosa 47r, Savona, anche tramite versamento sul conto corrente postale n. 88699939 intestato al medesimo Agente o presso gli istituti di credito o gli sportelli del servizio postale tramite modello F24 dell’Agenzia delle Entrate.

Collegandosi al sito www.equitaliasestri.it e cliccando su pagamento on line, si può effettuare il versamento dal proprio domicilio con carta di credito, senza oneri aggiuntivi al di fuori di quelli previsti dai servizi interbancari, ed ottenere la ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune, ciascuno presso il Comune dove è situato l’immobile.

 

LE PERTINENZE

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, con le limitazioni di seguito indicate.

Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una per ciascuna categoria, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. (*)

 

 

QUANDO SI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

 

La comunicazione I.C.I., nell’anno 2011, deve essere presentata per gli immobili per i quali si intende usufruire di aliquote agevolate, esenzioni o particolari detrazioni d’imposta previste dal Regolamento comunale; per usufruire delle agevolazioni a decorrere dal primo semestre del 2011, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2011; per usufruire delle agevolazioni a decorrere dal secondo semestre del 2011, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2012, nonché in caso di perdita del diritto alle agevolazioni.

In particolare, la comunicazione I.C.I. deve essere presentata nei seguenti casi:

·       esenzione per fabbricati classificabili al gruppo “D”, posseduti dai soggetti passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sue modificazioni, che iniziano nuove attività a far data dall’1 gennaio (art. 3 del Regolamento),

·       esenzione per terreni condotti direttamente da agricoltori (art. 5 del Regolamento)

·       aliquote agevolate o particolare detrazione per l’abitazione principale, come illustrato sopra (art. 3bis, 6, 6bis del Regolamento);

·       immobili che diventano pertinenza dell’abitazione principale (art. 6ter del Regolamento).

La comunicazione, avente per oggetto esclusivamente l’immobile interessato, deve essere effettuata tassativamente sugli appositi modelli predisposti dal Comune, disponibili anche nel sito del Comune di Savona www.comune.savona.it sotto la voce “Servizi Comunali>Tributi>Modulistica>Modulistica ICI”.

La comunicazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita, anche a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, al Servizio Tributi del Comune.

La comunicazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2011 o interessati a variazioni diverse da quelle di cui sopra.

In caso di variazione che, ai sensi della normativa I.C.I. generale, dava origine alla dichiarazione di variazione, si rinvia alla normativa ministeriale che dovrà chiarire se, quando e come tali variazioni andranno comunicate.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di casi come i seguenti:

·       acquisto o perdita della residenza in una abitazione;

·       acquisizione, modifica della quota di possesso o cessione di un immobile;

·       cambiamento della rendita iscritta a catasto o delle caratteristiche dell’immobile (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato);

·       riduzione d’imposta per fabbricati divenuti inagibili o inabitabili (art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e art. 4 del Regolamento per la gestione dell’I.C.I. del Comune di Savona);

·       esenzione dall’imposta per i fabbricati di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992.

 

Ulteriori informazioni

L’Ufficio I.C.I. del Comune di Savona - Via Manzoni 5, ala destra, stanza n. 3 - è a disposizione per ulteriori informazioni od approfondimenti, esclusi il calcolo dell’imposta dovuta, la compilazione del bollettino di versamento e la compilazione di tutta o parte della comunicazione e della dichiarazione di variazione.

Gli orari di apertura al pubblico sono indicati, tra l’altro, nel sito del Comune di Savona (www.comune.savona.it) sotto “Servizi Comunali>Tributi> Servizio Tributi”.

Eccezionalmente, è possibile rivolgersi al numero telefonico 019.8310.665 dalle ore 8,30 alle ore 12,30; durante l’orario di apertura al pubblico sarà data precedenza agli utenti presenti rispetto alle telefonate.