IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.12.92 n. 504 in materia di riordino della Finanza degli Enti Territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23.10.1992 n. 421 come successivamente modificato in particolare ai sensi articolo 58 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
VISTO in particolare l’articolo 1 che dispone che a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili;
CONSIDERATO che l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 ha modificato l’articolo 6 comma 1 del D.Lvo n. 504 del 30.12.92 la competenza a deliberare sull’ICI spetta al Consiglio Comunale;
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 22 del 26.02.08 di proposta al Consiglio Comunale di confermare l’aliquota già in vigore per l’anno 2007 al fine di poter procedere alla redazione del bilancio previsionale 2008;
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2008 la aliquota ICI al 7 per mille e nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze dell’abitazione principale, come per il 2007;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, con cui è stata istituita una aliquota agevolata al 4 per mille per gli edifici adibiti a Case di Riposo e Presidi di ospitalità collettiva residenza protetta;
PRESO ATTO della suddettà integrazione al regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili;
RITENUTO confermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge e quantificata in Euro 103,29;
RITENUTO confermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di età pari o superiore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per le famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidità accertata del 100%). Tale detrazione è soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell’autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap è necessario allegare certificato della competente A.S.L.;
RITENUTO dare atto che l’articolo 6 del vigente Regolamento prevede la possibilità che un contitolare effettui un versamento anche per conto degli altri, previa comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 16.06.2008;
RITENUTO dare atto che l’articolo 20 equipara le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) ad abitazione principale, previa comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 16.06.2008;
RITENUTO dare mandato al Responsabile del ServizioTributi di accettare le domande di detrazione per abitazione principale fino al 16.06.2008;
VISTA la legge finanziaria n. 244 del 24/12/2008 art. 1, comma 5, la quale dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile e che la minore imposta derivante da detto comma è rimborsata ai Comuni con oneri a carico del Bilancio dello Stato;
VISTI:
il D.lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446
il 30 dicembre 1992 , n.504
la legge 23 dicembre 1998, n. 448
le legge 23 dicembre 1999, n. 488
il D.lgs. 30 dicembre 1999, n.506
il D.Lvo 18 agosto 2000 ,n. 267
la legge 23 dicembre 2000, n.388
la legge 27 dicembre 2006, n.296
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 D.Lvo n. 267 18.08.2000;
Ad.unanimità di voti espressi ai sensi di legge;
D E L I B E R A
1) di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ICI nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e relative pertinenze dell’abitazione principale, come per il 2007;
2) di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato alla risorsa n. 1.01.0060 del Bilancio di Previsione 2008 (Titolo 1 );
3) di confermare:
- la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in Euro 103,29;
- la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di età pari o superiore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per le famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidità accertata del 100%). Tale detrazione è soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell’autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap è necessario allegare certificato della competente A.S.L.;
- quanto previsto all’articolo 6 del vigente Regolamento che prevede la possibilità che un contitolare effettui un versamento anche per conto degli altri, previa comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 16.06.2008;
- quanto previsto all’articolo 20 che equipara le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) ad abitazione principale, previa comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 16.06.2008;
4) di prendere atto della istituzione di aliquota agevolata al 4 per mille nei casi previsti all’ art. 18 del regolamento comunale sull’ICI così come approvato dalla deliberazione di C.C. n. 3 in data odierna;
5) di prendere atto altresì della ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 - comma 5 - della Legge 244/2007 le cui conseguenze sono state previste nel bilancio di Previsione anno 2008;
6) di dare mandato al Responsabile del ServizioTributi di accettare le domande di detrazione per abitazione principale fino al 16.06.2008.