LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, in materia di riordino della Finanza degli Enti Territoriali, emanato in attuazione dell'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto in particolare l'art. 1 che dispone che a decorrere dall'anno 1993 è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Considerato che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno emanato in data  30.12.2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31.12.2004 che proroga al 28/02/2005 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2005 degli Enti Locali;

 

RICHIAMATI gli atti deliberativi  di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2002 e n. 14 del 28/06/2004, esecutivi,  inerenti variazioni al Regolamento Comunale dell’I.C.I.;

                     che con deliberazione di Giunta Municipale  n. 17 del 25/02/2003, esecutiva, veniva riconfermate anche per l’anno 2003 e medesime aliquote ICI già approvate per l’anno 2002;

                        che con deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 02/03/2004, esecutiva, si venivano confermate anche per l’anno 2004 le medesime aliquote ICI già previste per gli anni 2002 e 2003;

 

Considerato quanto previsto dai commi 12 e 13 dell’articolo 30 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 e dall’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nella sua sentenza del 24 novembre 1998, in riferimento alla disciplina delle “pertinenze”;

 

Atteso pertanto che per l'anno 2005 si propone la riconferma, come per gli anni 2000 e  2001, 2002, 2003 e 2004 dell'aliquota ordinaria del 7 per mille (sette per mille), mentre per la sola abitazione principale e per le relative pertinenze quella del 5,8 per mille (cinque virgola otto per mille), ciò anche in base alle effettive esigenze del bilancio 2005;

 

Dato atto che la legge n. 662/1996 prevede una detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,29;

 

Considerato che questa Amministrazione intende, come per gli anni precedenti, confermare una maggiore detrazione di Euro 206,58 per abitazione principale  per alcune categorie di soggetti (pensionati a basso reddito con età pari o superiore a 65 anni, disoccupati e cassaintegrati, famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti) prevista dal D.Lgs. n. 504/1992 (come da Allegato "A");

 

Ritenuto di prendere atto di quanto previsto dagli articolo 6, 19 e 21 del vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Vista la Legge 23.12.1996, n. 662;

 

Vista la Legge 27.12.1997, n. 449;

 

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Acquisiti i pareri favorevoli di rito resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

- di riconfermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e le relative pertinenze all’abitazione principale;

 

- di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della presente imposta ammontante  presuntivamente ad Euro 530.000,00 verrà introitato alla risorsa n. 1.01.0060 del Bilancio di Previsione 2005 (Titolo I^), in corso di predisposizione;

 

- di riconfermare la detrazione per abitazione principale  nella misura prevista dalla legge quantificata in Euro 103,29;

 

- di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di Euro 206,58 per pensionati a basso reddito di età pari o superiore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidità accertata del 100%). Tale detrazione è soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell’autocertificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap è necessario allegare certificato della competente A.S.L.;

 

- di dare atto che l’articolo 6 del vigente Regolamento prevede la possibilità che un contitolare effettui il versamento anche per conto degli altri, previa comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 30.06.2005;

 

- di dare atto che l’articolo 19 equipara le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) ad abitazione principale, previa comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 30.06.2005;

 

- di dare atto che le variazioni di dati ed elementi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta devono essere comunicate entro il mese di giugno dell’anno successivo alla variazione, su appositi moduli predisposti dal Comune; sono valide anche le comunicazioni redatte senza l’impiego dei moduli predisposti, sempre che contengano tutti i dati necessari (articolo 21 vigente Regolamento);

 

- di dare atto che, anche per l’anno 2005, questo Comune effettuerà la riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli Immobili, sull’apposito conto corrente postale n. 11389178 intestato a “Comune di Altare - Versamento ICI  - Servizio Tesoreria c/o CARISA Spa - Via Roma 22 - Altare”;

 

- di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziario - Servizio Tributi di accettare le domande di detrazione per abitazione principale fino al 30 giugno 2005 ;