COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 28/03/2008
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008
…… “omississ” ……
IL CONSIGLIO COMUNALE
…… “omississ” ……
DELIBERA
1. DI APPROVARE le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2008, nella stessa misura dell’anno precedente, come sotto riportato per le motivazioni tutte espresse in narrativa:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
A) ABITAZIONI PRINCIPALI POSSEDUTE DA: PERSONE FISICHE; DAI SOCI ASSEGNATARI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA;ALLOGGIANTI IN UNITA’ IMMOBILIARI ASSEGNATE DALL’A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) |
6,00 |
103,29 |
B) TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI |
6,00 |
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C) IMMOBILI AD USO ABITATIVO –LOCALI ACCESSORI E PERTINENZE COMPRESE – DATI IN AFFITTO NEGLI ANNI PRECEDENTI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE CONVENZIONATO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3 – L. 09.12.1999, N. 431 E D.M. 05.03.1999 STIPULATO NEL PERIODO CHE VA DALL’ANNO 2001 FINO AL 18.02.2004, DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 4° DELLA DELIBERA N. 87/03 DI AGGIORNAMENTO ELENCO COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA ADOTTATA DAL CIPE IN DATA 13.11.2003 E REGISTRATA DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 02.02.2004 AL REGISTRO N. 1 FOGLIO 136 CHE NON COMPRENDE PIU’ CAIRO MONTENOTTE TRA I COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA |
5,5 |
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D) ABITAZIONE PRINCIPALE IN FAVORE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI SOGGETTI CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALE:
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6,00 |
154,94 |
2. DI CONDIZIONARE il beneficio di cui al punto C), della sopra riportata tabella, a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione
che il locatore firmatario abbia eletta residenza nell’abitazione soggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel Comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in Anagrafe;
3. DI FISSARE per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale prevista dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 in Euro 103,29;
4. DI DISPORRE che la detrazione spettante all’abitazione principale venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:
SOGGETTI BENEFICIARI
a) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETA’ PARI O SUPERIORE AD ANNI 60
Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a lire 300.000,
i pensionati che:
1 - possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini ICI;
2 - al 1° gennaio 2008 abbiano età pari o superiore ad anni 60;
3 - possiedono un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) riferito all’anno solare precedente a quello di imposizione.
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l’ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000).
Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a Lire 300.000, il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonché lavoratore in mobilità che:
1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini ICI;
2 - si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilità al 1° gennaio 2008;
3 - possiede un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) riferito all’anno solare precedente a quello di imposizione;
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l’ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000).
Potrà beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, (pari a Lire 300.000), il capofamiglia che:
1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini ICI;
2 - ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;
3 - possiede un reddito lordo non superiore a Euro 10.845,59 (pari a L. 21.000.000) riferito all’anno solare precedente a quello di imposizione.
La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso capofamiglia purché sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3.
Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell’indennità di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti Grandi Invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell’INPS ed i soggetti Grandi Invalidi del Lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.
CONDIZIONI COMUNI ALLE IPOTESI DI DETRAZIONE:
Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:
della DETRAZIONE di cui al punto D)
Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le modalità per la concessione della riduzione dell’aliquota e/o della detrazione vengono così stabilite:
· i soggetti interessati devono presentare domanda per l’applicazione dell’aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile ICI;
· la domanda assumerà la forma dell’auto certificazione;
· la domanda dovrà dichiarare l’esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio;
· limitatamente alla richiesta del beneficio dell’applicazione della maggior detrazione dovrà essere allegata – se posseduta - l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) - rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1999, n. 109, e successive modificazioni – oppure copia del CUD, o del mod. 730 o del modello UNICO relativi ai redditi prodotti nell’anno fiscale precedente a quello di imposizione ICI per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.
· Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità, l’interessato dovrà altresì presentare la documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilità, mentre per la cassa integrazione la documentazione dovrà essere quella rilasciata dall’azienda del cassaintegrato.
· Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap stesso;
· La domanda dovrà essere presentata a mani in Comune presso l’Ufficio del Protocollo od inviata mediante lettera Raccomandata A/R, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell’anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro dell’Ufficio Postale.
· Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell’agevolazione per l’anno di riferimento;
· I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicare l’aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione già dall’anno della domanda di presentazione;
· Acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l’Ufficio ICI comunale dovrà procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;
· La verifica dell’elemento reddituale avverrà sulla base della denuncia eventualmente presentata dal soggetto interessato ai fini dell’Attestazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni oppure dell’altra idonea documentazione fiscale presentata dal contribuente; ai fini del controllo l’Ufficio Ici comunale confronterà i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo delle Finanze accessibili attraverso i servizi SIATEL e SISTER: in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive l’Ufficio ICI può promuovere l’accertamento a carico del contribuente attraverso le strutture territoriali preposte del corpo della Guardia di Finanza;
· La domanda per l’applicazione dell’aliquota ridotta vale per l’intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l’obbligo di darne comunicazione all’Ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l’aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto;
· La domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l’agevolazione;
· Nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verità si darà corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 26 della Legge 4 gennaio 1968 nr. 15.
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