Provincia di Savona
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 03.02.2006
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2006
ATTESO CHE ai sensi del primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 504 l’aliquota dell’imposta Comunale sugli
Immobili deve essere deliberata di anno in anno dal Comune entro
i termini di legge e che, se la delibera non è adottata entro
tali termini, si applica l’aliquota del 4 per mille;
PRESO ATTO CHE per l’anno 2006 il termine per deliberare l’aliquota dell’ICI, stabilito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge. 28
dicembre 2001 n. 448 entro la data fissata
per la deliberazione del bilancio di previsione, è stato prorogato dal comma 155 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 nr. 266 (Finanziaria 2006) al 31 marzo 2006;
VISTE le disposizioni portate dal Decreto Legislativo 18
agosto 2000, nr. 267 che prevedono chiaramente, nel combinato
disposto dagli artt. 42 e 48, la competenza della Giunta
Municipale in materia di aliquote dei tributi Comunali;
RITENUTO OPPORTUNO
- confermare per il 2006 l’aliquota ICI al 6,0 (seivirgolazero) per mille senza prevedere differenziazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia);
- confermare ad annuali Euro 103,29 (centotrevirgolaventinove) la detrazione per la prima casa;
RITENUTO ALTRESI’ opportuno stabilire per l’anno 2006
l’aliquota agevolata del 5,5 per mille per
gli immobili ad uso abitativo - locali accessori e pertinenze
comprese - dati in affitto negli anni precedenti con contratto di locazione
convenzionato ai sensi dell’art. 2, comma 3) L. 9.12.1999 n. 431
e D.M. 5.3.1999 stipulato nel periodo che va dall’anno
2001 fino al 18 febbraio 2004, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 40 della delibera n. 87/03 di aggiornamento elenco Comuni ad alta tensione abitativa adottata dal CIPE in data 13/11/2003 e registrata dalla Corte dei Conti in data 2/2/2004 al Registro n. 1 Foglio 136 che non comprende più Cairo Montenotte tra i Comuni ad alta tensione abitativa;
VALUTATO CHE già dal 1994, con la deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 56 del 29.10.1994, questo Comune aveva previsto
l’elevazione a lire 300.000, pari a Euro 154,94, della
detrazione per la prima casa in favore delle seguenti categorie
di soggetti con particolari situazioni di disagio economico o
sociale:
a) pensionati a basso reddito di età pari o superiore a 60 anni;
b) disoccupati e cassintegrati;
c) famiglie con soggetti portatori di handicap non
autosufficienti
e che dette agevolazioni sono state confermate
anche per l’esercizio 2005;
FATTO CONSTARE CHE, ai fini della valutazione economica delle tariffe e delle
agevolazioni succitate si presume di realizzare un gettito di 3.300.000 Euro annuali, comprensivi della minore entrata di Euro
2.000,00 per le agevolazioni, e che l’ entrata sarà
prevista nel bilancio di previsione 2006;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio
in ordine alla regolarità tecnica e dal Ragioniere in ordine
alla regolarità contabile del presente atto, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 ed allegati al
presente atto quale parte sostanziale;
ALLA ….
1) STABILIRE per l’anno 2006 l’aliquota ICI al 6,0 per mille (seivirgolazeropermille)
senza prevedere differenziazioni per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi
regolarmente assegnati dall’A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia);
2) STABILIRE per l’anno 2006 l’aliquota ICI ridotta al 5,5 per
mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locali
accessori e pertinenze comprese, locati con atto stipulato nel periodo compreso dal 1 gennaio 2001 fino al 18 febbraio 2004 - data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 40 della delibera nr. 87/03 di aggiornamento elenco Comuni ad alta tensione abitativa adottata dal CIPE in data 13/11/2003 e registrata dalla Corte dei Conti in data 2/2/2004 al Registro n. 1 Foglio 136 che non comprende più Cairo Montenotte tra i Comuni ad alta tensione abitativa - e regolarmente registrato
con uno dei contratti di locazione convenzionati
stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3) L. 9.12.1998 nr. 431 e
del D.M. 5.3.1999 giusta l’accordo locale di cui alla presa
d’atto deliberata con provvedimento della Giunta Municipale n.
10 del 18.1.2001;
3) CONDIZIONARE il beneficio di cui al punto 2) a favore del
soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione
che il locatore firmatario abbia eletta residenza nell’abitazione
oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre
mesi successivi alla data di stipula del contratto e
successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza
del contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di
contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro
immobile, anche nel Comune, il beneficio cessa di essere
applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza
risultante in Anagrafe;
4) FISSARE la detrazione spettante per l’anno 2006 alla prima abitazione
in Euro 103,29;
5) DISPORRE che la detrazione spettante alla prima abitazione
venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni
di particolare disagio economico o sociale come segue:
a) PENSIONATI A BASSO REDDITO DI ETA’ PARI O SUPERIORE AD ANNI 60
Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a lire 300.000,
i pensionati che:
1 - possiedono come unica abitazione quella di residenza
dichiarata ai fini ICI;
2 - al 1° gennaio dell’anno di imposizione abbiano età pari o
superiore ad anni 60;
3 - possiedono un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85
(pari a L. 15.000.000) riferito all’anno solare precedente a
quello di imposizione.
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è
costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e
l’ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro
10.845,59 (pari a L. 21.000.000).
Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro
154,94, pari a Lire 300.000, il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonché
lavoratore in mobilità che:
1 - possiede come unica abitazione quella di residenza
dichiarata ai fini ICI;
2 - si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o
lavoratore in mobilità al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
3 - possiede un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85
(pari a L. 15.000.000) riferito all’anno solare precedente a
quello di imposizione;
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è
costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e
l’ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro
10.845,59 (pari a L. 21.000.000).
Potrà beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a Lire 300.000,
il capofamiglia che:
1 - possiede come unica abitazione quella di residenza
dichiarata ai fini ICI;
2 - ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o
fratello/sorella o nipote portatore di handicap non
autosufficiente;
3 - possiede un reddito lordo non superiore a Euro 10.845,59
(pari a L. 21.000.000) riferito all’anno solare precedente a
quello di imposizione.
La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia
lo stesso capofamiglia purché sussistano le condizioni di cui ai
numeri 1 e 3.
Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che
beneficiano dell’indennità di accompagnamento, oltre agli
invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti
commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti
Grandi Invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie
dell’INPS ed i soggetti Grandi Invalidi del Lavoro riconosciuti
dalle commissioni INAIL.
Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le
seguenti condizioni:
Ai fini della determinazione della condizione di reddito, il
reddito lordo viene elevato di Euro 2.065,83 (pari a L.
· 4.000.000) per ogni altro familiare a carico.
Per il coniuge o altro familiare a carico si intende il
· soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale.
Per reddito lordo si assume l’ammontare del reddito imponibile
· complessivo utilizzato ai fini dell’IRPEF;
Non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del
soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi
· occorrenti al sostentamento del soggetto disabile.
La detrazione è subordinata alla condizione che il coniuge,
anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non
possiedano, anche per quota, a titolo di proprietà, diritto
reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilità di
· abitazioni ulteriori.
6) STABILIRE le seguenti MODALITA’ PER LA CONCESSIONE
dell’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA di cui al punto 2) e/o
della DETRAZIONE di cui al punto 5)
Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le
modalità per la concessione della riduzione dell’aliquota e/o
della detrazione vengono così stabilite:
· i soggetti interessati devono presentare domanda per
l’applicazione dell’aliquota ridotta e/o della maggiore
detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile ICI;
·
· la domanda assumerà la forma dell’auto certificazione;
·
· la domanda dovrà dichiarare l’esistenza di tutte le condizioni
· previste per la concessione del beneficio;
· limitatamente alla richiesta del beneficio dell’applicazione
della maggior detrazione dovrà essere allegata – se posseduta - l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) - rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1999, n. 109, e successive modificazioni – oppure copia del CUD, o del mod. 730 o del modello UNICO
relativi ai redditi prodotti nell’anno fiscale precedente a quello di imposizione ICI
per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.
· Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in
mobilità, l’interessato dovrà altresì presentare la
documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego
che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in
mobilità, mentre per la cassa integrazione la documentazione
dovrà essere quella rilasciata dall’azienda del cassaintegrato.
· Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di
handicap non autosufficienti, alla domanda dovrà essere allegata
la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che
attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap
stesso;
· la domanda dovrà essere presentata a mani in Comune presso
l’Ufficio del Protocollo od inviata mediante lettera
Raccomandata A/R, entro il termine previsto per il versamento
della prima rata di imposta dell’anno di riferimento.
Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro
dell’Ufficio Postale.
· Il termine di presentazione si intende perentorio con la
sanzione della decadenza dell’agevolazione per l’anno di
· riferimento;
· i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i
termini potranno applicare l’aliquota ridotta e/o tenere conto
· della detrazione già dall’anno della domanda di presentazione;
· acquisite le domande nella procedura sopra descritta,
l’Ufficio ICI comunale dovrà procedere alla verifica delle
· situazioni dichiarate;
· la verifica dell’elemento reddituale avverrà sulla base della
· denuncia eventualmente presentata dal soggetto interessato ai fini dell’Attestazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni oppure dell’altra idonea documentazione fiscale presentata dal contribuente; ai fini del controllo l’Ufficio Ici comunale confronterà i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo delle Finanze accessibili attraverso i servizi SIATEL e SISTER: in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive l’Ufficio ICI può promuovere l’accertamento a carico del contribuente attraverso le strutture territoriali preposte del corpo della Guardia di Finanza;
· la domanda per l’applicazione dell’aliquota ridotta vale per
l’intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene
risolto anzitempo spetta al locatore l’obbligo di darne
comunicazione all’Ufficio entro due mesi dalla data di
risoluzione e l’aliquota ridotta cessa di poter essere applicata
· dalla data di risoluzione del contratto;
· la domanda per la concessione della maggior detrazione per la
prima casa ha invece validità annuale e dovrà essere ripetuta
· per ogni anno in cui si chiede l’agevolazione;
· nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non
rispondenti a verità si darà corso alle sanzioni civili e penali
secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 26 della Legge 4 gennaio
· 1968 nr. 15.
7) DARE ATTO che la prevedibile l’entrata di Euro 3.300.000,00, comprensiva della minore entrata di Euro 2.000,00 per le agevolazioni portate dal presente disposto deliberativo, sarà prevista nel bilancio di previsione 2006.
8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha
rilasciato attestazione di copertura finanziaria ai sensi del 2°
comma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
9) MANDARE al funzionario responsabile ICI di trasmettere la
presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, entro 30
gg. alla Direzione Generale per la Fiscalità Locale del
Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti dei commi 2.
e 4. dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e di richiedere la
pubblicazione dell’estratto della presente deliberazione, entro
30 gg. dalla data di intervenuta esecutività, nella Gazzetta
Ufficiale.
RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente
atto;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs 18.8.2000, nr.
267;
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.