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ALIQUOTA

                             FATTISPECIE  IMPOSITIVA

DETRAZIONE                   

    3.5%°

Immobili adibiti a civile abitazione concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concertato ai sensi dell’art. 2, c. 4, della legge n. 431/1998

NON SPETTANTE

    5%°

Abitazioni principali

SPETTANTE (v. misura detrazione)

 

    6%°

Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi in locazione  con contratto registrato a soggetti residenti in quell’immobile;

Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi in comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario residenti in quell’immobile;

Alberghi, residence e altre strutture turistico-ricettive

NON SPETTANTE

 

 

 

    7% °

Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale non concessi in locazione a residenti in quell’immobile;

Tutte le altre tipologie di immobili, aree edificabili e terreni agricoli costituenti presupposto dell’imposta non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti

NON SPETTANTE

 

 

2 - di precisare ulteriormente che:

-        al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'a­liquota nella misura ridotta del 6.00 per mille la locazione deve risul­tare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto ver­bale, scrittura privata, atto pubblico, etc.);

 

-        al fine di ottenere il beneficio dell’applicazione dell’aliquota nella misura ridotta del 3.50 per mille la locazione deve risultare da contratto concertato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9.12.1998, n. 431;

 

-        il Comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documen­tazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta;

 

-        l'esistenza di tali contratti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presen­tarsi all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'ICI (30/06/2005), fatto sempre salvo il diritto dell'Ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente; i contribuenti che avessero già prodotto tali dichiarazioni nelle annualità d’imposta precedenti (2000/2001/2002/2003/2004), a condizione del persistere della stessa situazione dichiarata anche per l’anno 2005, sono esonerati dalla presentazione della stessa;

 

-         

3 - di determinare per l'anno 2005:

 

-        in Euro 103,29 la de­trazione I.C.I per unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo;

 

-        in Euro 153,29 la detrazione I.C.I. delle seguenti categorie di soggetti passivi d’imposta:

 

-        pensionati, aventi alla data del 1° gennaio 2005 già compiuto il 65° anno di età, proprietari sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e non concessa, neanche in parte, in locazione, single come da risultanze anagrafiche, il cui reddito imponibile annuo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, non sia superiore ad Euro 9.000,00;

 

-        pensionati, aventi alla data del 1° gennaio 2005 già compiuto il 65° anno di età, proprietari sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e non concessa, neanche in parte, in locazione, il cui reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, non sia superiore ad Euro 20.000,00;

 

-        soggetti passivi d’imposta proprietari sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e non concessa, neanche in parte, in locazione, il cui reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare composto da almeno cinque persone, inteso come da risultane anagrafiche, risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, non sia superiore ad Euro 40.000,00;

 

 

4 – di precisare ulteriormente che il Comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l’esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell’aumento della detrazione; l’esistenza dei requisiti richiesti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentarsi all’Ufficio Tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell’ICI (30/06/2005), fatto sempre salvo il diritto dell’Ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui sopra.

                                                                       

* Il pagamento si effetua mediante versamento sul c/c postale n. 11425170 intestato  a “Comune di Loano -Serv. Tesoreria- I.C.I.”.