CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi come per legge;
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE, in attuazione dell'art. 6 del d.L.vo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del d.L. 8/8/1996 n. 437 convertito dalla Legge 24/10/1996 n. 556, le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007 nelle seguenti misure:
Il beneficio dovrà avere una durata di anni 3, decorrenti dalla data di fine lavori o di accatastamento, se diversa.
Per ottenere tale agevolazione occorrerà presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi da parte dell’interessato, entro la data di scadenza del versamento in acconto per l’anno di riferimento, alla quale dovrà essere acclusa copia dell’atto concessorio e della dichiarazione di inabitabilità od inagibilità dell’immobile.
Tale documentazione potrà essere sostituita da apposita autocertificazione presentata nei modi e termini di legge.
Se gli immobili non verranno locati entro un anno dal termine dei lavori, l’interessato decadrà dai benefici e dovrà procedere all’integrazione dei pagamenti comprensiva di sanzioni ed interessi di legge;
2) DI FAR PROPRIE le motivazioni espresse in premessa circa la necessità di mantenere un ridotto carico fiscale sulla prima casa, stabilendo per l’esercizio 2007 la detrazione per l’abitazione principale in € 104,00;
3) DI DARE ATTO che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato al cap. 2, tit. 1° "Imposta Comunale sugli Immobili" della parte ENTRATA del Bilancio di previsione 2007.
4) DI DEMANDARE agli organi di gestione del Comune l'applicazione dei presenti principi e l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la pubblicazione, per estratto, della presente delibera sulla G.U., ai sensi dell'art. 58, comma 4°, del decreto leg.vo n.446/1997.